Sanzione per omessa demolizione inapplicabile se l’ordinanza non fissa il termine (TAR Campania n. 427 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la mancata esecuzione di un’ingiunzione di demolizione e ripristino che fissi il termine di novanta giorni. Ove l’ordinanza sia stata adottata ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e non rechi alcun termine per l’ottemperanza, essa non è sussumibile nella fattispecie sanzionatoria. Stante la natura afflittiva della misura, i principi di legalità e di stretta interpretazione impediscono l’applicazione estensiva della sanzione a un illecito diverso da quello tipizzato. La mancanza del termine qualifica l’ordinanza come provvedimento ex art. 27, non già come ingiunzione ex art. 31, comma 2.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune gli ha ingiunto il pagamento di una somma di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, per non aver demolito manufatti abusivi. L’atto sanzionatorio presuppone l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione risalente al 2017.
Il ricorrente deduce tre censure: l’erronea qualificazione dell’ordinanza presupposta, adottata ex art. 27 e non ex art. 31; la nullità dell’ordinanza di demolizione per persistenza del sequestro preventivo; l’insussistenza dell’elemento soggettivo. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso assorbendo le restanti censure, non risultando lesa l’effettività della tutela essendo l’accoglimento pienamente satisfattivo. Il thema decidendum si concentra sulla qualificazione dell’ordinanza presupposta e sulla conseguente applicabilità della sanzione.
Il Tribunale rileva che l’ordinanza del 2017 ha natura ibrida: richiama espressamente l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, ingiunge la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso, fa riferimento a un’abuso in area vincolata, ma non indica il termine di novanta giorni per provvedere.
La Corte ricostruisce la differenza tra le due fattispecie. L’art. 27 contempla l’ipotesi in cui il funzionario provvede direttamente alla demolizione e al ripristino, con esecuzione immediata. L’art. 31, invece, assegna al responsabile il termine di novanta giorni per la spontanea esecuzione, con le conseguenze dell’inottemperanza. Il discrimine è dunque dato dall’assegnazione del termine.
Il Collegio distingue la specie dalle pregresse vicende dello stesso Tribunale, caratterizzate da ordinanze ibride ma con termine di ottemperanza fissato. Nella specie l’ordinanza ingiunge la demolizione senza alcun termine.
In ossequio ai principi di legalità e stretta interpretazione operanti in materia di misure afflittive, il Tribunale esclude l’applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis. La misura punisce un illecito diverso, ossia la mancata esecuzione dell’ingiunzione nel termine di novanta giorni. Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione integrale delle spese processuali per la peculiarità del caso.
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Nota della Redazione
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