Abusi maggiori in zona vincolata non sanabili con il terzo condono (TAR Lazio n. 3413 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità paesaggistica richiesto ai fini della sanatoria postuma di opere abusive costituisce atto a natura vincolata, non derogabile dai principi di buon andamento, imparzialità e tutela dell’affidamento. Gli abusi cd. maggiori o sostanziali, comportanti incremento di volume e superficie e realizzati in zona gravata da vincolo paesaggistico antecedente, non sono suscettibili di terzo condono, restando ammissibili soltanto gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Ne consegue che il diniego di condono è legittimo anche in assenza della conferenza di servizi, non essendovi, a monte, alcun presupposto per la sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune di Tarquinia il condono edilizio di un’abitazione e di un magazzino realizzati su un terreno in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico. La domanda risale al dicembre 2004 ed è stata istruita ai sensi della normativa sul cd. terzo condono. Dopo il parere di improcedibilità della Soprintendenza e la comunicazione dei motivi ostativi, il Comune ha espresso parere non favorevole di compatibilità paesaggistica con determinazione dirigenziale e, in seguito, ha comunicato il rigetto della domanda di condono.

La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo la mancata convocazione della conferenza di servizi, l’inutile decorso dei termini procedimentali, la carenza di motivazione e la lesione dell’affidamento consolidato dal lungo tempo trascorso. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara infondato il ricorso e affronta anzitutto la cornice normativa. Il richiamo all’art. 146 d. lgs. n. 42/2004 è inconferente, perché quella disposizione regola l’ordinaria autorizzazione paesaggistica, preventiva rispetto all’intervento edilizio. Nel caso di specie si discute, invece, del parere di compatibilità paesaggistica da acquisire ai sensi dell’art. 32 l. n. 47/1985 su opere abusive già realizzate, soggette a sanatoria postuma.

Dirimente è il rilievo che gli interventi rientrano nella tipologia di abuso “1” dell’allegato I al d.l. n. 269/2003, convertito con la legge n. 326/2003: si tratta di abusi maggiori o sostanziali, con incremento di volume e superficie, insistenti su area vincolata già al momento della realizzazione. Essi restano non suscettibili di sanatoria in base alla disciplina più restrittiva del terzo condono, dettata dall’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003 e dalla l.r. Lazio n. 12/2004.

La motivazione dell’atto comunale è sufficiente ed esaustiva: richiama il vincolo paesaggistico, l’esclusione dalla condonabilità e la possibilità di sanare solo opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. Il parere, e il conseguente diniego, assumono quindi carattere vincolato.

Da qui l’infondatezza delle ulteriori censure. La conferenza di servizi non andava indetta, perché mancavano a monte i presupposti della sanatoria. I principi di imparzialità, buon andamento e tutela dell’affidamento non scalfiscono la legittimità di un provvedimento vincolato, e il privato non può vantare alcun affidamento alla conservazione di un’opera abusiva, neppure per il tempo trascorso dalla sua realizzazione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono rigettati, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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