La non ammissione alla classe successiva si fonda esclusivamente sul profitto insufficiente (TAR Lazio n. 7046 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. La valutazione delle competenze acquisite dallo studente è insindacabile nel merito. La non ammissione non ha carattere sanzionatorio ma finalità educative e formative. Le eventuali carenze della scuola nella predisposizione di attività di recupero o di strumenti di supporto, come il piano didattico personalizzato, non condizionano lo scrutinio, che si basa esclusivamente sulla sufficienza delle competenze raggiunte. La sospensione del giudizio con prove di recupero è una facoltà esercitabile dal consiglio di classe secondo logicità e ragionevolezza.

Il Fatto

Il genitore di uno studente frequentante la terza classe di un istituto tecnico industriale impugnava la deliberazione di non ammissione alla classe successiva, adottata dal consiglio di classe per le insufficienze in cinque materie, di cui due gravi. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la mancata considerazione delle condizioni di salute del figlio, l’illegittimo arrotondamento di un voto, l’insufficiente numero di verifiche, la mancata attivazione di corsi di recupero e l’illegittima composizione del consiglio di classe per l’assenza di due docenti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di non ammissione è esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, e si fonda esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione dello studente. Ha precisato che la mancata attivazione di un piano didattico personalizzato non può essere rimessa esclusivamente alla scuola, dovendo i genitori attivarsi e informare l’istituzione scolastica, e che comunque le carenze dell’amministrazione non incidono sul giudizio di ammissione.

Quanto ai motivi relativi alla valutazione, il Collegio ha affermato che l’arrotondamento dei voti è una facoltà del consiglio di classe, non una regola matematica fissa, e che anche a voler correggere il voto contestato la materia sarebbe rimasta insufficiente. Ha inoltre ritenuto inidonei i miglioramenti finali, attestatisi alla sola soglia della sufficienza, a sopperire alle carenze dell’intero anno scolastico.

Il giudice ha escluso che il numero o la distanza temporale delle verifiche possa inficiare l’attendibilità della valutazione, riducendosi la censura a una “caccia all’errore”. Ha altresì ritenuto non sindacabile il profilo del tempo dedicato allo scrutinio, in assenza di parametri normativi, e ha ribadito che la mancata attivazione delle attività di recupero non vizia il giudizio di non ammissione.

In relazione alla mancata predeterminazione dei criteri di ammissione, il TAR ha osservato che la non ammissione risulta conforme all’art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. n. 122/2009, che lascia ampia discrezionalità al consiglio di classe sulla sospensione del giudizio. L’ottavo motivo è stato infine respinto all’esito dell’istruttoria, che ha documentato la legittimità delle assenze dei docenti e l’appartenenza dei sostituti alla medesima classe di concorso. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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