Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro: inadempimento imputabile all’amministrazione (TAR Campania n. 1263 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro il contenuto dell’obbligo dell’amministrazione consiste nel far conseguire concretamente al creditore il bene della vita già riconosciuto dal giudice civile. Fino all’integrale pagamento di quanto dovuto in forza del titolo, l’amministrazione resta l’unico soggetto titolare dell’obbligo di provvedere e non può opporre al creditore eventuali difficoltà burocratiche interne relative all’esecuzione, compresa la mancata apposizione del visto di regolarità contabile sui decreti di liquidazione. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza, condiziona l’esperibilità dell’ottemperanza, ma non trasferisce il rischio dell’inerzia degli uffici di ragioneria in capo al creditore. L’accoglimento del ricorso comporta la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Alcuni docenti, dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ottenevano dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una sentenza che, accertato il loro diritto a percepire la differenza tra il lordo e il netto di quanto era stato trattenuto in applicazione dei decreti di rideterminazione della parte variabile, condannava l’amministrazione al pagamento delle somme loro spettanti, oltre interessi legali. La sentenza, pubblicata nel maggio 2024 e notificata all’amministrazione nel giugno successivo anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio, non veniva impugnata e passava in giudicato.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, il Ministero emanava i decreti di liquidazione, ma la mancata apposizione del visto di regolarità contabile impediva ai ricorrenti di incassare le somme. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora. L’amministrazione si difendeva sostenendo di aver esaurito la propria competenza con l’adozione dei decreti, essendo il mancato pagamento imputabile alla Ragioneria Territoriale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nell’adozione degli atti interni, ma consiste nel far conseguire concretamente al creditore l’utilità già riconosciuta dal giudice civile.
Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il quadro è completato dal rilievo che l’amministrazione non ha dato compiuta esecuzione al dettato giudiziale.
Il passaggio centrale riguarda l’imputazione dell’inadempimento. Il collegio afferma che esso è oggettivamente riferibile al Ministero, il quale, fino all’integrale pagamento, resta l’unico titolare dell’obbligo di provvedere. Non possono essere opposte ai ricorrenti eventuali problematiche burocratiche relative all’esecuzione del giudicato. Il riferimento implicito è alla vicenda del visto di regolarità contabile sui decreti di liquidazione, che non vale a spostare sui creditori le conseguenze dell’organizzazione interna dell’amministrazione.
Ne deriva l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega.
Il collegio accoglie anche la domanda di penalità di mora, liquidandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino al giorno dell’adempimento spontaneo o di quello del commissario. L’insediamento di quest’ultimo non priva l’amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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