Porto di fucile, precedenti estranei alle armi e giudizio prognostico (TAR Liguria n. 1395 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere dell’Amministrazione di accertare i requisiti di affidabilità in capo a chi aspira a detenere armi è connotato da ampia discrezionalità e ha ad oggetto la complessiva condotta di vita del soggetto, a prescindere dalla rilevanza penale della stessa. Ai fini del diniego di rinnovo non è richiesto un accertato abuso delle armi, né la presenza di condanne penali o di misure di sicurezza: è sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità, valutata secondo un giudizio prognostico di tipo probabilistico. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato ai limiti dell’irragionevolezza o dell’arbitrarietà.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Genova ha rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore della stessa città, che aveva negato il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo. A fondamento dei provvedimenti le Amministrazioni hanno posto il giudizio di inaffidabilità del soggetto, desunto da condanne del 2014 per violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e da un proscioglimento del 2015 per particolare tenuità del fatto, in relazione all’esecuzione di opere senza autorizzazione e alla violazione delle norme sulle aree protette.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, lo sviamento di potere e l’illegittimo rilievo attribuito al mancato deposito di memorie a seguito del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi e ha ricordato che il giudizio sull’affidabilità di chi intende detenere armi non coincide con l’accertamento penale: ciò che assume rilievo è il pericolo in sé che si presentino occasioni di utilizzo indebito dell’arma. La finalità del Testo Unico di Pubblica Sicurezza è preventiva, non sanzionatoria.

Da qui la conseguenza, ribadita dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui per l’adozione di un provvedimento negativo non occorre un oggettivo abuso delle armi. È sufficiente un’erosione anche minima dell’affidabilità, sindacabile nei soli limiti dell’irragionevolezza o dell’arbitrarietà. Il giudizio è prognostico e può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza.

Il Collegio ha poi richiamato il principio, ripreso dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019), per cui il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto: esso rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi e può essere riconosciuto solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. Il pericolo di abuso è valutato secondo un ragionamento induttivo e probabilistico, che non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio tipica dell’accertamento penale.

Applicando tali coordinate al caso, il Collegio ha ritenuto che le Amministrazioni abbiano correttamente esercitato la propria discrezionalità. Le condanne per la reiterata violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il fatto materiale di aver realizzato opere senza autorizzazione in aree protette offrono un quadro esaustivo a sostegno del diniego, alla luce delle esigenze di massima cautela. Nessuna irragionevolezza è ravvisabile, poiché la licenza concerne un’attività ludico-sportiva, recessiva rispetto all’esigenza di garantire la pubblica sicurezza.

Il Collegio ha quindi escluso lo sviamento di potere, essendo la tutela anticipata della legalità la causa tipica del potere esercitato, e ha rigettato anche il motivo relativo al mancato deposito di memorie, osservando che tale rilievo non integra il contenuto motivazionale degli atti impugnati. Il ricorso è stato dichiarato infondato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *