Sgombero per demolizione e poteri contingibili del sindaco (TAR Campania n. 1622 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, può adottare un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, TUEL per disporre lo sgombero di un immobile interessato da una demolizione parziale ordinata in sede penale, non costituendo esercizio di un potere di autotutela esecutiva edilizia. Non è pertanto necessaria la preventiva adozione di un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, né richiesto l’accertamento dell’inottemperanza e la successiva acquisizione al patrimonio comunale. La circostanza che le finalità di sicurezza coincidano con quelle perseguite dall’ordine di sgombero dell’autorità giudiziaria non esclude la competenza del sindaco, essendo possibile il concorso di attribuzioni di soggetti diversi. Il sindacato sulla motivazione si limita alla verifica della logicità e dell’intelligibilità delle ragioni di contingibilità e urgenza.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile a due piani, hanno impugnato l’ordinanza con cui il sindaco di un comune ha disposto lo sgombero dell’unità abitativa posta al piano terra e dell’unità sottostante, ai sensi dell’art. 54 TUEL. L’unità del piano superiore era stata realizzata senza titolo edilizio, poi sanata con permesso di costruire rilasciato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e successivamente annullato in autotutela. Per il medesimo abuso il dante causa dei ricorrenti era stato condannato in sede penale, con irrogazione della sanzione accessoria della demolizione.
Per dare esecuzione al dispositivo di condanna, la Procura della Repubblica aveva emanato un ordine di sgombero. La Corte d’Appello, disapplicando il permesso in sanatoria ritenuto illegittimo, aveva negato la sospensione della sanzione accessoria. Nelle more delle operazioni di demolizione del solo primo piano, il sindaco ha adottato l’ordinanza impugnata per garantire l’incolumità pubblica e privata degli abitanti dell’intero stabile.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento, avendo eseguito lo sgombero e trasferito altrove il domicilio, ma hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori, avendo proposto separata domanda. Il Collegio richiama l’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.
Secondo la giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 3252 del 2025, ai fini dell’accertamento è sufficiente che il ricorrente manifesti un interesse risarcitorio, senza necessità di indagare i presupposti della futura domanda. Il giudice amministrativo deve limitarsi allo scrutinio di legittimità dell’atto, precludendosi ogni prognosi sulla fondatezza dell’azione risarcitoria.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il sindaco non ha invaso le attribuzioni del giudice penale, avendo agito in qualità di ufficiale del Governo nell’esercizio della competenza prevista dall’art. 54 TUEL. La coincidenza delle finalità con l’ordine di sgombero della Procura non fa venir meno le attribuzioni comunali, essendo possibile il concorso di competenze di soggetti diversi. Le motivazioni dell’ordinanza risultano coerenti con le finalità del potere emergenziale.
Anche il secondo motivo è respinto. Il sindaco non ha esercitato poteri di autotutela esecutiva di un’ordinanza di demolizione, ma i poteri contingibili e urgenti attribuitigli dalla legge. Non era quindi necessaria la preventiva adozione di un’ordine ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, né l’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione al patrimonio comunale.
Il terzo motivo è infine infondato. Dal provvedimento emergono le ragioni di contingibilità e urgenza: evitare i pericoli per gli abitanti dell’intero stabile per effetto della demolizione del primo piano. La sussistenza di tali rischi appare palese e la motivazione logica e sufficientemente intellegibile. Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e la domanda di accertamento è respinta, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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