Autorizzazione su beni culturali illegittima per identità del bene incerta (TAR Campania n. 1175 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione ex art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 è illegittimo quando l’Amministrazione non chiarisce quale identità culturale del bene intenda preservare e pretende dal privato un livello di dettaglio progettuale non necessario. Il potere del Soprintendente è ampiamente discrezionale, ma resta sottoposto ai limiti di motivazione, proporzionalità e adeguatezza, tanto più quando il vincolo investe una porzione minima del complesso. La revoca di una precedente autorizzazione è illegittima se non indica i presupposti della rivalutazione e non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un immobile sottoposto a vincolo storico-architettonico con decreto del 27 giugno 1989, riferito all’edificio principale e a parte dei terreni circostanti. Ha presentato istanza di autorizzazione ex art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 per la sistemazione delle aree esterne, dopo aver rinunciato alla parte del progetto relativa agli interni.
La Soprintendenza ha respinto l’istanza per inadeguatezza delle fasi di conoscenza, rilievo e indagine sul giardino storico e per incompatibilità delle opere con le esigenze di tutela, revocando nel contempo una precedente autorizzazione del 2007 relativa ad altro progetto. La ricorrente impugna il diniego e la revoca davanti al TAR Campania, deducendo eccesso di potere e violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalla documentazione prodotta. La ricorrente ha operato una ricognizione accurata delle aree vincolate e di quelle estranee al vincolo, mediante grafici con colorazioni differenziate e sovrapposizione alle planimetrie catastali, senza che l’Amministrazione abbia indicato le ragioni tecniche degli errori lamentati. La documentazione fotografica, pur con angoli di ripresa non particolarmente ampi, consente una adeguata comprensione dei luoghi e della loro articolazione.
Le tavole progettuali descrivono compiutamente la sistemazione delle singole aree, i materiali, gli arredi e gli impianti, con indicazione di dimensioni e forme. Ne deriva che non sussistono le lacune contestate e che la pretesa di un ulteriore dettaglio, peraltro imprecisato, non è ragionevole. Il provvedimento si limita a una critica ampia ma generica, senza focalizzare singole inesattezze o difformità. Irrilevante è il computo metrico estimativo, che accorpa le lavorazioni per tipologia e non descrive i singoli interventi.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7425 del 2019, secondo cui i monumenti storici sono radicati nel luogo in cui furono realizzati e il loro statuto dominicale impone obblighi positivi di conservazione e un regime autorizzativo, e TAR Lazio, sez. II quater, n. 6099 del 2016, che ribadisce la natura ampiamente discrezionale del potere del Soprintendente, pur sottoposto ai limiti dell’azione amministrativa, dell’obbligo di motivazione e dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che lo stesso provvedimento di vincolo ipotizza, ma non accerta, l’evoluzione dei luoghi: descrive il giardino come “elegante” e poi come fondo agricolo, riconoscendo che sono “andati perduti i segni visibili della sua conformazione”. Ne segue che l’identità culturale che si intende preservare è incerta, non essendo chiaro se l’obiettivo sia la configurazione originaria o quella agricola successiva. L’Amministrazione pretende una ricerca su fonti ulteriori senza indicarne l’esistenza né dimostrare di averle utilizzate al momento dell’imposizione del vincolo.
Poiché l’identità del bene e l’obiettivo di conservazione sono indeterminati, qualunque soluzione proposta determinerebbe lo stravolgimento lamentato; di qui la scelta del giardino all’italiana operata dalla ricorrente. Il Collegio aggiunge che, essendo il vincolo limitato a una minima porzione dell’area esterna, l’Amministrazione avrebbe dovuto proporzionare le valutazioni e verificarne l’effettivo impatto sulla sola parte tutelata. Infine, la revoca dell’autorizzazione del 2007 è illegittima perché non indica i presupposti della rivalutazione e non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Nota della Redazione
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