Anatocismo bancario e delibera CICR 2000: per i vecchi conti serve una nuova pattuizione scritta, non basta l’applicazione di fatto (Cass. civ. n. 27460/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 27460/2025, pubblicata il 14 ottobre 2025, R.G. n. 7039/2021, Presidente Enrico Scoditti, Relatore Filippo D’Aquino.

Il principio di diritto

Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, comma 3, Del. CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa.

Il fatto

Un correntista agiva per la ripetizione di indebito su un conto corrente stipulato nel 1992 e chiuso nel 2014, deducendo l’applicazione di interessi usurari e anatocistici. Il Tribunale di Pavia accoglieva la domanda, ricalcolando gli interessi senza capitalizzazione trimestrale in quanto non oggetto di pattuizione scritta. La Corte d’appello di Milano riformava a favore della banca, ritenendo legittima la capitalizzazione periodica conforme alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e accogliendo l’eccezione di prescrizione. Il correntista ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 e la conseguente nullità delle clausole anatocistiche, la valida capitalizzazione degli interessi richiede un’espressa pattuizione scritta ai sensi dell’art. 7, comma 3, della delibera: non bastano né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche, né la modifica unilaterale della banca ex art. 7, comma 2, perché – venuta meno per nullità la clausola precedente – manca il termine di raffronto per stabilire che la nuova condizione non sia peggiorativa. La Corte prende posizione nel contrasto interno, disattendendo le ordinanze gemelle n. 5054 e n. 5064 del 2024 e aderendo all’orientamento successivo (n. 28215/2024 e conformi). È fondato per quanto di ragione anche il quarto motivo, sulla prescrizione: spetta alla banca che la eccepisce allegare e provare la natura solutoria delle rimesse, previa eliminazione degli addebiti indebiti e rideterminazione del saldo. È invece infondato il terzo motivo, gravando sul correntista, attore in ripetizione, l’onere di provare le movimentazioni del conto.

Esito: accoglie il primo e il quarto motivo (per quanto in motivazione), dichiara assorbito il secondo, rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Per i conti correnti stipulati prima del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non si salva con la mera applicazione di fatto né con una modifica unilaterale della banca: occorre una nuova pattuizione scritta conforme alla delibera CICR. Nel contenzioso sull’anatocismo il correntista deve provare le movimentazioni del conto, quale attore in ripetizione; ma quando la banca eccepisce la prescrizione tocca a lei dimostrare la natura solutoria delle rimesse, previa depurazione del saldo dagli addebiti indebiti. Dopo l’oscillazione delle ordinanze gemelle del 2024, la Corte torna a valorizzare il requisito della pattuizione scritta a favore del correntista: un profilo su cui impostare tanto l’azione di ripetizione quanto la difesa dall’eccezione di prescrizione.

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