Cessazione per adesione al payback dispositivi medici ex art. 7 (TAR Lazio n. 5893 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/2025), mediante il pagamento integrale delle quote richieste, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti aventi ad oggetto gli atti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa. La declaratoria di cessazione, pronunciata anche in assenza di costituzione delle amministrazioni intimate, presuppone l’allegazione della ricevuta di pagamento e la mancata contestazione delle parti resistenti. La sopravvenienza della definizione agevolata comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della natura transattiva dell’istituto e della sostanziale neutralità dell’esito processuale rispetto alle posizioni delle parti.
Il Fatto
La società, impresa operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Marche ha attribuito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e consequenziali, ivi comprese le delibere delle aziende sanitarie di certificazione dei fatturati e l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni.
Nel corso del giudizio, la società ha rinunciato alla richiesta misura cautelare e ha integrato il contraddittorio, a seguito dell’ordinanza presidenziale del 2023. Alla vigilia dell’udienza di discussione, ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback introdotto dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, allegando la ricevuta del pagamento integrale effettuato in favore della Regione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, valorizzando il dato normativo sopravvenuto di cui all’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, che ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle controversie pendenti in materia di ripiano della spesa per dispositivi medici, incentrato sul pagamento, da parte delle imprese fornitrici, delle quote di payback oggetto di contestazione.
La pronuncia si fonda sull’accertamento di un duplice elemento: da un lato, l’avvenuta adesione volontaria della società ricorrente al predetto meccanismo, con il conseguente integrale pagamento della quota richiesta; dall’altro, la mancata contestazione dell’avvenuto adempimento da parte delle amministrazioni intimate, nonostante la loro costituzione in giudizio. L’assenza di contestazioni ha consentito al giudice di verificare la completezza e la regolarità dell’adempimento, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Sul piano processuale, la sopravvenuta definizione agevolata della controversia ha reso del tutto inesistente la materia del contendere, in quanto la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente — volta a contestare la spettanza e l’ammontare del ripiano — è venuta meno per effetto dell’adesione all’istituto transattivo, che ha comportato l’estinzione del rapporto controverso e la rinuncia implicita alle contrapposte pretese.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in considerazione della natura della pronuncia, che definisce il giudizio senza un accertamento nel merito delle contrapposte ragioni, e della peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla sopravvenienza di una disciplina che ha offerto alle parti uno strumento di composizione stragiudiziale della lite.
Nota della Redazione
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