Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 676 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha condannato l’Amministrazione a erogare il beneficio economico della Carta elettronica del docente. Il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza attestata conforme, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. All’Amministrazione inadempiente va assegnato un termine per l’esecuzione integrale e, per il caso di inutile decorso, va nominato un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La nomina del commissario e la stringente scansione temporale escludono di regola la necessità di ulteriori somme a titolo di astreinte.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Gorizia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 63 del 2024, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico annuo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa erogazione, oltre interessi, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni indicati.
Formatosi il giudicato, e non essendo intervenuto alcun adempimento, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione della sentenza, la condanna alle spese e l’adozione di misure per ogni ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si era formato il giudicato, attestato in atti, e tra la notifica della copia conforme e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non aveva ottemperato alle statuizioni del giudicato, in linea con un orientamento già espresso dal medesimo TAR con sentenza n. 117 del 2024 e con numerosi ulteriori precedenti conformi, le cui motivazioni sono state richiamate per relationem. Il ricorso è stato quindi accolto con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
È stato così dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha escluso la condanna a ulteriori somme a titolo di astreinte, in ragione della celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese e il rimborso sono stati distratti a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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