Carta docente ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 494 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, il Ministero non può sottrarsi all’esecuzione eccependo l’incompetenza di altro organo della medesima amministrazione, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale ovvero trasmette gli atti all’organo competente. L’esecuzione va disposta nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, con accredito delle somme in conto carta elettronica del docente; per il caso di perdurante inerzia si nomina commissario ad acta. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando l’importo è contenuto e la somma produce interessi.
Il Fatto
La parte ricorrente ha adito il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, con cui le è stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, in relazione agli anni scolastici indicati.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non ha dato esecuzione al giudicato. La controversia giunge al giudice amministrativo per la definizione delle modalità attuative del comando contenuto nella sentenza del giudice ordinario e per la nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso nelle forme della sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso. La questione è stata ritenuta identica ad altre già esaminate dal medesimo Tribunale, in senso favorevole ai ricorrenti, con richiamo alla sentenza n. 267 del 2025.
Nel giudizio di ottemperanza deve ritenersi applicabile, con i necessari adattamenti, l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che fissa in centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo il termine per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro. Il termine risulta superato. Non è invece necessaria l’apposizione della formula esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. espressamente la esclude ai fini del giudizio di ottemperanza.
L’amministrazione non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. L’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare il provvedimento finale, ove ne abbia la competenza, ovvero di trasmettere gli atti all’organo competente, così impedendo di riversare sul creditore le disfunzioni organizzative interne.
Ne consegue che il ricorso va accolto. Le somme accertate in sentenza, relative al bonus carta docenti, devono essere accreditate in conto carta elettronica del docente ai fini dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accessori come per legge, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia viene nominato sin d’ora un commissario ad acta, con l’ulteriore termine indicato in motivazione. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario; il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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