Deroga al vincolo paesaggistico per aree nel centro abitato al 1985 (TAR Sicilia n. 249 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime derogatorio dei vincoli paesaggistici previsto dall’art. 142, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 esclude dall’ambito di applicazione della tutela le aree che, alla data del 6 settembre 1985, ricadevano nei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti o, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971. Il vincolo generalizzato sui territori costieri compresi nella fascia di 300 metri dalla battigia, imposto dall’art. 142, comma 1, lett. a), non opera dunque nelle porzioni di territorio già incluse nella perimetrazione del centro abitato alla data suddetta. La deroga ha carattere oggettivo e retrospettivo e prescinde dalla destinazione urbanistica attribuita all’area successivamente. Il parere negativo che si fondi esclusivamente sul vincolo costiero, omettendo di verificare l’eventuale ricorrenza della deroga, è illegittimo per difetto di presupposto.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un’area divenuta edificatoria per effetto della decadenza del vincolo a parcheggio originariamente impresso. Con una precedente sentenza il TAR ha accertato l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di ripianificazione; insediatosi il commissario ad acta, è stata elaborata una variante che destina parte del lotto a zona di completamento e reitera sulla restante parte il vincolo a parcheggio pubblico.

Nell’ambito della Conferenza di Pianificazione indetta ex art. 26 L.R. Sicilia n. 19/2020, la Soprintendenza ha espresso parere contrario, rilevando che l’area ricade nella fascia costiera dei 300 metri sottoposta a vincolo paesaggistico e che non è consentita l’istituzione di zone territoriali omogenee “B”. Il ricorrente impugna tale parere davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso assorbendo le ulteriori censure. La questione verte sul rapporto tra il vincolo paesaggistico generalizzato dei territori costieri e il regime derogatorio invocato dal ricorrente.

La Corte osserva che l’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 ribadisce l’estensione della deroga già dettagliata dall’art. 1 d.l. n. 312/1985, come convertito dalla legge n. 431/1985, fissando quale discrimine temporale il 6 settembre 1985. La deroga copre, tra l’altro, le aree che in tale data ricadevano nei centri edificati perimetrati ex art. 18 legge n. 865/1971 nei comuni privi di strumenti urbanistici.

Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 7226 del 17 agosto 2022, che ha confermato la portata della deroga così modellata. Il parere impugnato si fonda esclusivamente sul vincolo costiero, senza verificare l’eventuale inclusione dell’area nel centro abitato.

La documentazione prodotta dal Comune attesta che, già alla data del 6 settembre 1985, il lotto ricadeva all’interno della perimetrazione dei centri abitati operante in forza di una delibera consiliare. L’area rientra pertanto nel regime di deroga al vincolo generalizzato del primo comma dell’art. 142.

Il ricorso è quindi fondato e il parere contrario della Soprintendenza è annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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