Cessazione materia del contendere per adesione pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 5894 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di pay-back dei dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, e l’integrale adempimento dell’obbligazione pecuniaria che ne deriva, determinano la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo pendente avverso gli atti di quantificazione degli oneri di ripiano. Tale esito processuale prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte e comporta l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

Una società operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Direttore Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia che quantificava gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.lgs. n. 78/2015, nonché gli atti statali e regionali presupposti e consequenziali, nella parte in cui la richiesta di ripiano era rivolta alla società stessa.

Nel corso del giudizio, la società ha rinunciato alla domanda cautelare e ha successivamente aderito al meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di pay-back introdotto dal legislatore, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto alla Regione, come attestato dalla ricevuta versata in atti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, con istanza del 5 marzo 2026, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. pay-back ivi previsto.

La società ha allegato la ricevuta di pagamento alla Regione, senza che le Amministrazioni costituite abbiano sollevato alcuna contestazione in ordine all’avvenuto adempimento. La Corte ha pertanto verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria richiesta, essendo venuta meno ogni ragione di controversia tra le parti in conseguenza dell’integrale satisfazione dell’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente.

Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito delle censure dedotte, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità dell’esito processuale e della natura della vicenda. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *