Dichiarazione di inefficacia delle SCIA ed ampliamento dell’attività commerciale (TAR Lazio n. 5662 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inefficacia di una SCIA adottata ai sensi dell’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 presuppone l’effettiva violazione delle norme edilizie e urbanistiche invocate a fondamento del provvedimento: qualora le disposizioni richiamate dall’amministrazione non risultino pertinenti, il provvedimento è affetto da difetto di motivazione e conseguente carenza dei presupposti di interesse pubblico richiesti dall’art. 21-novies della legge n. 241/1990. L’installazione di pergotende retraibili su un terrazzo già legittimamente adibito a superficie di somministrazione non integra un ampliamento dell’attività commerciale, né richiede un titolo abilitativo espresso ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001, ove non comporti trasformazione dell’organismo edilizio né incremento della superficie esercitata.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile commerciale e la società conduttrice e sublocatrice impugnavano la determinazione dirigenziale con cui il Municipio I di Roma Capitale aveva dichiarato l’inefficacia di due SCIA presentate dalla subconduttrice per l’installazione di pergotende sul lastrico solare del locale, nonché gli atti presupposti, tra cui l’ordine di sospensione dei lavori e la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. L’amministrazione qualificava le opere come ampliamento della superficie di somministrazione eseguito in assenza di permesso di costruire e in violazione degli artt. 9, comma 5, e 27 delle N.T.A. al P.R.G. di Roma Capitale. Le ricorrenti, invece, sostenevano che il terrazzo fosse già legittimamente destinato all’attività di somministrazione e che le pergotende, in sostituzione di ombrelloni, avessero mera funzione di riparo dagli agenti atmosferici.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione, riconoscendo la legittimazione attiva della proprietaria e della società conduttrice, sulla base del principio per cui il conduttore di un immobile è legittimato a impugnare il provvedimento di demolizione o di disciplina edilizia che incida sul bene di cui ha la disponibilità giuridica e materiale, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 1653/2024.

Il Collegio ha, poi, dichiarato inammissibile l’impugnazione della determinazione contenente l’ordine di sospensione dei lavori, trattandosi di atto avente natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta, venuta meno ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 già prima della proposizione del ricorso.

Nel merito, il TAR ha accertato che il terrazzo era già stato legittimamente adibito a superficie di somministrazione con determinazione del 2020 e che l’installazione delle pergotende non aveva incrementato la superficie esercitata. Ha, quindi, rilevato che le norme citate dall’amministrazione – gli artt. 9, comma 5, e 27 delle N.T.A., relativi rispettivamente alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia e agli ampliamenti degli edifici – non pongono alcun divieto all’ampliamento delle attività commerciali nel tessuto urbano interessato.

Ne consegue il difetto di motivazione della declaratoria di inefficacia delle segnalazioni certificate, con conseguente insussistenza delle ragioni di interesse pubblico ex art. 21-novies della legge n. 241/1990, richiamato dall’art. 19, comma 4, della medesima legge, a fondamento del provvedimento. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento gravato e salva la potestà dell’amministrazione di rideterminarsi con diversa motivazione, previa espressa qualificazione edilizia del manufatto. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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