Procura speciale generica in ricorso telematico: inammissibilità dopo l’Adunanza Plenaria n. 11/2025 (TAR Lombardia n. 2622 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo è inammissibile il ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti generica, priva dell’indicazione dell’oggetto della controversia, delle parti e dell’autorità giudiziaria adita. La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e non è configurabile l’ipotesi della procura “apposta in calce” quando la delega sia sottoscritta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica unitamente a ricorso nativo digitale. La carenza di procura speciale non è sanabile né ai sensi dell’art. 182 c.p.c. né mediante concessione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza del 3 luglio 2024, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Non avendo l’Amministrazione eseguito spontaneamente la pronuncia, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificandolo in data 15 dicembre 2025. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, senza indicazione del Tribunale adito, degli estremi del provvedimento da eseguire, della parte resistente e della data di rilascio. In camera di consiglio il difensore della ricorrente non era presente, circostanza che, secondo la giurisprudenza citata, esclude l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., essendo configurabile una rinuncia implicita al contraddittorio.
Il Tribunale ha quindi escluso che la procura potesse ritenersi “apposta in calce” al ricorso ai sensi dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, poiché la certificazione dell’autografia della sottoscrizione non garantisce che il soggetto rilasciante abbia contezza del contenuto dell’atto, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, la sentenza afferma che la procura speciale deve preesistere o essere coeva all’elaborazione del ricorso.
Quanto alla sanabilità del vizio, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., richiamato tramite l’art. 39 cod. proc. amm., trattandosi di requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della proposizione. Ha inoltre negato la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza Plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi già esistenti, cui la parte avrebbe potuto prudentemente aderire.
Il ricorso, notificato dopo il 2 ottobre 2025, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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