Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Calabria n. 740 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando sia decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e l’amministrazione sia rimasta inadempiente. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. I compensi e le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 178/2024 del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo mediante accredito sulla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, oltre rifusione delle spese di lite.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione in via telematica ed è passato in giudicato. Decorso il termine di moratoria senza che il Ministero vi abbia dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto il perfezionamento del titolo: la sentenza è stata notificata all’amministrazione completa di codice fiscale e annualità, in conformità delle istruzioni impartite dall’Ufficio Scolastico Regionale, ed è passata in giudicato come da attestazione. È dunque pacifico il carattere esecutivo della pronuncia azionata.

Il giudice ha poi rilevato il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica. Poiché l’inadempimento dell’amministrazione persiste, ha ritenuto fondata l’azione proposta e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero. Il commissario provvederà, su istanza di parte e in via sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sul regime delle spese commissariali, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con la conseguenza che i compensi restano a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha richiamato sul punto propri precedenti e una pronuncia del TAR Sicilia, Catania.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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