Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1559 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta costitutivamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo esecutivo. L’esatta dimensione del dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la residua pretesa fondata su titolo passato in giudicato giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, con assegnazione di un termine per il pagamento e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ad alcuni docenti, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio, oltre alle spese legali distratte a favore del difensore antistatario. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione.

Nel corso del giudizio di ottemperanza il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che l’amministrazione aveva soddisfatto le pretese, salvo la posizione di uno solo di essi, per il quale ha insistito per il pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 relativa a tre anni scolastici, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Per gli altri ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, del c.p.a., per le pretese soddisfatte in corso di causa. Quanto alla residua posizione, ha ritenuto la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo assistito da valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a.

Il giudice ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme richieste e i relativi interessi non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione: la loro esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha quindi verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che riconosce alle amministrazioni statali un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Su queste basi il ricorso è stato accolto quanto alla posizione residua, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli interessi maturati. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza diretta del creditore, senza diritto a compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese di giudizio, distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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