Accesso difensivo agli atti nel procedimento pensionistico di privilegio (TAR Lombardia n. 1502 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, nella forma dell’accesso difensivo, trova fondamento negli artt. 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e prescinde dalla circostanza che il procedimento amministrativo sia ancora pendente o si sia concluso. Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Ai fini dell’ostensione è sufficiente che la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La parziale ostensione intervenuta in corso di causa non soddisfa integralmente l’obbligo dell’Amministrazione, che resta tenuta a esibire l’intera documentazione richiesta.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di Ispettore Superiore presso una struttura di Milano, aveva presentato nel marzo 2018 istanza di conferimento del trattamento pensionistico di privilegio per infermità contratte in costanza di rapporto di lavoro. Perdurando l’inadempimento delle amministrazioni coinvolte, egli notificava nel settembre 2024 una diffida e messa in mora. Il Ministero dell’Interno riferiva di aver trasmesso all’I.N.P.S. quanto di propria competenza.
Ritenendo penalizzante la valutazione preannunciata dalla nota ministeriale, e in previsione di un’azione innanzi alla Corte dei Conti, il ricorrente chiedeva con istanza notificata il 16 gennaio 2025 di accedere ai documenti sanitari e amministrativi richiamati. Non ricevendo alcun riscontro nel termine di trenta giorni, impugnava il silenzio-rigetto formatosi, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella verifica della sussistenza del diritto di accesso in capo al ricorrente, entro i limiti precisati in ricorso. La domanda è ritenuta fondata, sussistendo tutti i presupposti per l’esercizio dell’accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990.
Il percorso argomentativo muove dall’individuazione dei requisiti richiesti: la natura di documento amministrativo dell’atto richiesto; la titolarità in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto e attuale; la destinazione dell’istanza a una pubblica amministrazione; l’assenza di cause di esclusione. Il Collegio richiama l’art. 22, comma 1, lettera b), che esige un interesse corrispondente a una situazione giuridica tutelata e collegata al documento, e l’art. 24, comma 7, che garantisce comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Sul piano soggettivo, il ricorrente è ritenuto munito dell’interesse richiesto: egli non è estraneo ai rapporti con l’Amministrazione ed è direttamente coinvolto nel procedimento non conclusosi nei termini di legge. La disponibilità della documentazione è strumentale all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito dell’eventuale controversia afferente all’istanza di riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.
Sul piano oggettivo, la domanda è parimenti fondata. Gli atti richiesti costituiscono documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 241/1990, consistendo in singoli atti già formati e in possesso dell’Amministrazione, senza necessità di alcuna attività di elaborazione dati. Non sussistono elementi ostativi ex art. 24: gli atti non sono coperti da segreto di Stato, non hanno natura tributaria, non sono diretti all’adozione di atti normativi, generali, pianificatori o di programmazione, né afferiscono a procedure concorsuali. L’istanza non è qualificabile come preordinata a un controllo generalizzato dell’operato amministrativo, attenendo strettamente alla situazione lavorativa del ricorrente.
Infine, il Collegio rileva che, in previsione della camera di consiglio, è stata esibita solo parte della documentazione, segnatamente i pareri dei Comitati. Ordina pertanto all’Amministrazione di mettere a disposizione l’intera documentazione richiesta, mediante esibizione ed estrazione di copia, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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