Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lazio n. 5463 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte che consenta la prosecuzione del processo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un impianto di compostaggio di rifiuti, aveva impugnato dinanzi al TAR Milano la deliberazione di ARERA n. 363/2021, recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, nella parte in cui introduceva la categoria giuridica degli “impianti di chiusura del ciclo minimi”, nonché gli atti conseguenti e il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con decreto ministeriale del 24.06.2022, che aveva recepito tale categoria. Con sentenza del 27 febbraio 2023, il TAR Milano aveva accolto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, dichiarando invece l’inammissibilità per incompetenza dell’ultimo ricorso per motivi aggiunti, volto all’impugnazione del PNGR, con declinatoria in favore del TAR Lazio. Il ricorrente ha quindi riassunto l’impugnazione del PNGR dinanzi al TAR Lazio, dove si sono costituite ARERA e AGER.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio dinnanzi al TAR Lazio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di lite. Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione, richiamando il principio dispositivo che informa il processo amministrativo.
La Corte ha precisato che, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può legittimamente dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo vincolato ad adottare una pronuncia conforme alla volontà espressa dalla parte.
Il Collegio ha inoltre escluso che nel caso di specie venisse in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo, finalizzata all’accertamento dell’illegittimità degli atti indipendentemente da un interesse di parte, sottolineando che la prosecuzione del processo presuppone comunque uno specifico interesse del ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto dell’attività difensiva svolta dalle parti e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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