Assegnazione temporanea e carenza di interesse: improcedibilità per riconsiderazione su presupposti sopravvenuti (TAR Puglia n. 620 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto avverso il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992 quando l’Amministrazione, senza procedere al ritiro della precedente determinazione negativa, accoglie successivamente l’istanza in esito a una autonoma e diretta riconsiderazione fondata su circostanze sopravvenute. In tale evenienza non si configura una cessazione della materia del contendere, poiché l’accoglimento su presupposti nuovi e diversi non rimette in discussione la legittimità dell’atto originariamente impugnato.
Il Fatto
Un ufficiale delle forze armate, in servizio presso una sede diversa da quella richiesta, presentava istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. 104/1992 al fine di assistere un congiunto. L’Amministrazione militare comunicava i motivi ostativi all’accoglimento e, successivamente, rigettava l’istanza con distinto provvedimento.
Avverso tali atti il militare proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento e, per quanto occorra, la disapplicazione della direttiva interna “P-001 – Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” ed. 2021. Il ricorrente contestava la mancata considerazione delle esigenze assistenziali connesse alla condizione del congiunto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che il ricorrente, con atto depositato il 16 marzo 2026, aveva chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione accolta l’istanza di assegnazione temporanea con provvedimento del 6 febbraio 2024, a seguito della riconnotazione della posizione di impiego, con presentazione fissata al 4 marzo 2024.
Il TAR ha tuttavia escluso che fosse intervenuto un ritiro della precedente determinazione negativa. Dall’esame del provvedimento sopravvenuto è emerso che l’Amministrazione aveva proceduto a un’autonoma e diretta riconsiderazione dell’istanza, valorizzando un elemento sopraggiunto — la riconnotazione della posizione di impiego — ritenuto dirimente ai fini della risoluzione del ricorso pendente.
Secondo il Collegio, l’accoglimento dell’istanza su presupposti nuovi e diversi non è idoneo a infirmare la legittimità del diniego originario, la cui fondatezza era stata già evidenziata nell’ordinanza cautelare non appellata del 17 luglio 2023. In quella sede era stato rilevato che l’Amministrazione aveva motivatamente rappresentato, con richiamo a oggettivi dati percentuali e alla qualifica del ricorrente, l’assenza di una utile collocazione organica presso la sede richiesta e la carenza organica nella sede di servizio, avendo comunque garantito le esigenze assistive mediante la concessione dei permessi mensili ai sensi dell’art. 33, comma 3, della l. 104/1992.
La Corte ha pertanto qualificato la sopravvenienza come improcedibilità per carenza d’interesse e non come cessazione della materia del contendere, dichiarando il ricorso improcedibile. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito del giudizio.
Nota della Redazione
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