Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 572 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura di gara diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, la stazione appaltante ridetermini la propria azione in esecuzione di un giudicato relativo ad altro lotto e la ricorrente consegua l’aggiudicazione di una diversa porzione della medesima gara. Il venir meno dell’interesse, riconosciuto dalla stessa ricorrente come soddisfatto da circostanza estranea all’oggetto del giudizio, non legittima la condanna alle spese per soccombenza virtuale. La compensazione delle spese è giustificata dalla spontanea riedizione del potere amministrativo conforme al giudicato, restando a carico della stazione appaltante la rifusione del contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto la propria esclusione dalla procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di trasporto pasti e prodotti alimentari, con riferimento al lotto 3. Con il medesimo ricorso deduceva l’illegittimità dell’escussione della garanzia fideiussoria provvisoria, della segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione e dell’aggiudicazione intervenuta in favore di altra impresa, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, con comunicazione trasmessa a mezzo piattaforma telematica, la stazione appaltante rendeva noti gli esiti della procedura, informando la ricorrente di essere risultata aggiudicataria del lotto 4 in esecuzione della riedizione del potere conforme al giudicato formatosi su tale lotto. La ricorrente riconosceva quindi il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio, chiedendo la condanna della stazione appaltante alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse è stata espressamente riconosciuta dalla stessa parte ricorrente, la quale ha dichiarato di considerare soddisfatta la propria posizione in ragione dell’aggiudicazione di un lotto diverso da quello oggetto di causa.
Il venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito determina, secondo costante impostazione, la improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sull’an dell’illegittimità degli atti impugnati quando la pretesa sostanziale è stata soddisfatta sul piano fattuale nel corso del processo.
Quanto alle spese, il Collegio ha escluso che ricorressero i presupposti della soccombenza virtuale invocata dalla ricorrente. L’interesse della società è stato soddisfatto da una circostanza estranea all’oggetto del giudizio, ossia dall’aggiudicazione di un lotto differente della medesima gara.
La compensazione è stata ritenuta equa in considerazione della condotta della stazione appaltante, che tenendo conto del giudicato riferito al lotto 4 aveva spontaneamente avviato il contraddittorio su tutti i lotti, rideterminando la propria azione in senso satisfattivo per la ricorrente.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e compensato integralmente le spese, ponendo a carico della stazione appaltante esclusivamente l’obbligo di rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.