PUDM, punto di ristoro in zona rimessaggio natanti: prevale la disciplina speciale (TAR Sicilia n. 1708 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree demaniali marittime destinate a ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti la disciplina dei punti di ristoro è dettata dall’art. 17 delle norme tecniche di attuazione del PUDM, che, per il rapporto di specialità, prevale sull’art. 16 del medesimo piano, dettato per “tutte le zone”. Ne deriva che il servizio di ristoro accessorio all’attività nautica è ammesso nei limiti tipologici e dimensionali ivi fissati, con esclusione della tipologia del chiosco e con superficie coperta complessiva non superiore a 100 mq. La rilocalizzazione delle concessioni esistenti nell’alveo dei torrenti, prevista dall’art. 7, lett. j), del PUDM, non è automatica, ma subordinata alla conformità della singola attività — principale e accessoria — alle disposizioni del piano. L’attestato di coerenza che nega la compatibilità del punto di ristoro eccedente tali limiti è adeguatamente motivato e non lede l’affidamento del privato, non essendo configurabile alcun annullamento d’ufficio ex art. 21-novies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di due concessioni demaniali marittime insistenti su aree poste nell’alveo di un torrente, in una località costiera. Nell’ambito del procedimento di rilocalizzazione previsto dal PUDM, la società presentava al Comune una proposta progettuale per una nuova area demaniale, con destinazione principale allo stazionamento e alla movimentazione delle unità nautiche e con previsione, nella porzione a carattere permanente, di un magazzino e di un punto di ristoro.
Il Comune rilasciava un attestato di parziale coerenza, riconoscendo conforme al piano l’area stagionale e negando la coerenza dell’area permanente nella parte relativa al punto di ristoro, in quanto la zona è regolata dall’art. 17 delle norme del PUDM, che individua specificamente strutture, servizi, dimensioni e caratteristiche tipologiche ammesse. La società impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 16 e 7 del PUDM, l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, la lesione dell’affidamento e la violazione dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del PUDM e la relazione tra l’art. 16 e l’art. 17 delle norme tecniche di attuazione. Il primo, pur riferendosi a “tutte le zone”, delinea i servizi di ristoro secondo tre connotati specifici: estensione massima di 250 mq, tipologia di chiosco e superficie dei corpi principali non superiore a 120 mq. Il secondo, dedicato alle attività di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti, ammette invece il bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc e area lavoro, con superficie coperta complessiva non eccedente i 100 mq.
Da qui il rapporto di specialità escludente: le disposizioni dell’art. 17 prevalgono su quelle generali dell’art. 16 quando la richiesta di concessione riguardi la zona disciplinata dalla norma speciale. La diversità di tipologia e di limiti dimensionali impedisce una lettura cumulativa delle due previsioni.
Il Collegio verifica poi l’oggetto della domanda. La società ha chiesto coerenza per un’area a carattere permanente in cui è previsto un magazzino con wc a servizio del rimessaggio e un punto di ristoro con superficie da impegnare di 250 mq, di cui 120 coperti e destinati a bar, cucina, wc e deposito derrate. Tale descrizione coincide con il servizio accessorio tipizzato dall’art. 17 e, al contempo, eccede il limite dei 100 mq di superficie coperta ivi stabilito. L’attestazione di non coerenza risulta perciò corretta sul piano logico-giuridico. Anche in via di mera ipotesi, osserva il Collegio, un eventuale spazio applicativo residuale dell’art. 16 non gioverebbe alla ricorrente: l’area prospettata non è un chiosco, unica tipologia di struttura ammessa da quella norma.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990: l’atto espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, ancorandoli alle caratteristiche dell’area richiesta e al richiamo dell’art. 17. Nessuna delle precedenti attestazioni aveva mai affermato la coerenza del punto di ristoro: la prima ne aveva espressamente negato la compatibilità; la seconda si era limitata a richiamare le norme applicabili; la terza faceva seguito a un’istanza priva di menzione dell’area di ristoro.
Non è dunque ravvisabile alcun contrasto con gli atti del 2022 né una lesione dell’affidamento. Il Collegio interpreta l’art. 7, lett. j), del PUDM nel senso che la ricollocazione delle concessioni insistenti nell’alveo torrentizio non è automatica, ma subordinata alla conformità alle singole disposizioni del piano, tenuto conto della tipologia di attività svolta. Infine, l’atto impugnato è provvedimento di primo grado, adottato su nuova istanza del privato e su diversa proposta progettuale: esso non costituisce esercizio di autotutela, con conseguente estraneità dell’art. 21-novies. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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