Il payback sui dispositivi medici non lede l’affidamento e i provvedimenti regionali di recupero sono devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 13020 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, noto agli operatori sin dal 2015, che non lede l’affidamento né altera l’esito delle procedure di gara, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori. I provvedimenti con cui le regioni e le province autonome approvano gli elenchi delle aziende fornitrici e gli importi dovuti non implicano alcuna spendita di potere autoritativo, riducendosi ad attività vincolata di ricognizione e calcolo del quantum debeatur. Ne deriva che la controversia relativa a tali atti, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con facoltà di riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici, con sede in Veneto, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, con cui è stata certificata e disciplinata l’attuazione del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli atti regionali di recupero. La ricorrente ha dedotto la lesione dell’affidamento per la natura retroattiva della fissazione dei tetti e l’alterazione dell’equilibrio economico delle gare, prospettando anche vizi di illegittimità costituzionale ed eurounitaria. Il Collegio ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 140 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso la violazione degli artt. 41 e 23 Cost., qualificando il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, assistito da riserva di legge, e ha negato la lesione dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento del tetto.
Quanto ai vizi propri degli atti impugnati, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla pretesa retroattività, osservando che il sistema era già noto e che il tetto regionale è stato fissato nella stessa misura di quello nazionale, pari al 4,4 per cento, parametro che le imprese avrebbero dovuto assumere con ordinaria diligenza. Il payback, inoltre, è estraneo alle procedure di evidenza pubblica, non incidendo su fornitura e prezzo ma operando sulla complessiva sfera patrimoniale dei fornitori, senza che sia stata dimostrata un’eccessiva compressione degli utili.
Diversamente, i ricorsi per motivi aggiunti avverso i provvedimenti regionali di recupero sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. L’attività demandata a regioni e province è meramente tecnico-contabile e riepilogativa, priva di margini di discrezionalità, limitandosi ad applicare matematicamente percentuali legali a dati contabili certificati a monte. La situazione giuridica del fornitore è quindi di diritto soggettivo, non intermediata dal potere amministrativo, radicandosi la controversia «a valle» di esso e appartenendo al giudice ordinario, secondo i criteri del petitum sostanziale elaborati dalle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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