Silenzio inammissibile per pretese creditorie fondate su titolo esecutivo (TAR Lazio n. 5155 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. è inammissibile quando la pretesa sostanziale azionata attenga a un diritto soggettivo perfetto al pagamento di una somma dovuta in forza di un titolo esecutivo, come un lodo arbitrale, e non alla spendita di potere pubblico. L’individuazione della giurisdizione non può avvenire per fasi, separando i singoli segmenti del procedimento, ma deve fondarsi sulla considerazione sintetica della situazione giuridica vantata. Il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 non costituisce necessario momento di attuazione del diritto di credito, rispondendo a differenti esigenze di controllo della regolarità amministrativo-contabile dell’ente.
Il Fatto
Il raggruppamento ricorrente, titolare di un lodo arbitrale che condannava la Regione Lazio al pagamento di una somma superiore a tredici milioni di euro, aveva notificato il titolo nel 2009 e successivamente sollecitato l’avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio. Non avendo ricevuto riscontro, aveva incardinato il giudizio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che l’azione avverso il silenzio è connessa alle controversie aventi ad oggetto interessi legittimi e spendita di potere pubblico, mentre non è compatibile con pretese fondate su diritti di credito. Nel caso di specie, la pretesa sostanziale si configurava come diritto soggettivo perfetto al pagamento della somma dovuta in esecuzione del lodo arbitrale.
I giudici hanno escluso che la presenza di una fase discrezionale nel procedimento di riconoscimento del debito potesse attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa, precisando che la giurisdizione non si determina per fasi ma in base alla natura della situazione giuridica complessivamente vantata. Il ricorrente, quale creditore munito di titolo esecutivo, ha titolo per agire dinanzi al giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligazione ed eventualmente procedere a esecuzione coattiva.
La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 T.U.E.L. risponde, come precisato dal Consiglio di Stato nella decisione richiamata, a esigenze di controllo della regolarità contabile dell’ente, non costituendo un necessario passaggio per l’attuazione del credito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con indicazione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Nota della Redazione
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