Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 832 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto dei docenti alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accerta la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni. Nel caso di inutile decorso di tale termine, nomina commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, con facoltà di delega, senza alcun compenso. L’attribuzione gratuita dell’incarico si fonda sull’applicazione per analogia dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i decreti emessi in materia di equa riparazione. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia in sede di ottemperanza alla sentenza n. 5036/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. Con tale titolo il giudice ordinario, accogliendo il ricorso, ha riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Per una ricorrente il diritto è stato riconosciuto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, con condanna al pagamento di 1.000,00 euro oltre interessi dal dovuto al saldo; per l’altra per l’anno scolastico 2020/21, con condanna al pagamento di 500,00 euro oltre interessi. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, così le interessate hanno proposto ricorso per ottemperanza avanti al giudice amministrativo, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono i presupposti dell’art. 114 c.p.a.. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro risulta da attestazione depositata nel giudizio. È inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione intimata è ordinarita a provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. È prevista la facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Il Collegio esclude il compenso per l’attività del commissario. La nomina riguarda un dirigente dello stesso Ministero resistente, sicché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge sull’equa riparazione, che può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, come affermato da C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in ragione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.