L’informativa antimafia resiste al pignoramento sopravvenuto delle quote sociali (TAR Sicilia n. 136 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rischio di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informazione interdittiva antimafia non richiede la prova di un fatto, ma si fonda su un giudizio indiziario di tipo probabilistico, volto ad accertare se sia “più probabile che non” il condizionamento dell’impresa. La valutazione degli elementi deve essere complessiva e non atomistica, potendo valorizzare anche circostanze del passato recente, idonee a sostanziare il pericolo nell’attualità. Le vicende proprietarie sopravvenute, come il pignoramento delle quote sociali, non elidono di per sé il rischio quando i fatti posti a base del provvedimento non ne risultino intaccati. Il difetto di contraddittorio non sussiste quando i fatti sopravvenuti siano irrilevanti rispetto alla prognosi, né quando la documentazione richiesta sia stata resa accessibile nel termine di trenta giorni.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della ristorazione e della gestione di locali aperti al pubblico, impugnava l’informativa interdittiva emessa dalla Prefettura, deducendo che tra l’avvio del procedimento e la sua conclusione sarebbero sopravvenuti fatti idonei a mutare il quadro istruttorio, non considerati dall’Amministrazione. In particolare, le quote di una società collegata sarebbero state pignorate, con provvedimento giudiziale definitivo, in favore di terzi.
La ricorrente censurava inoltre l’inopponibilità di una precedente sentenza del TAR richiamata nel provvedimento, la mancanza di attualità dei precedenti penali e la natura meramente occasionale dei contatti con un ex dipendente, chiedendo in subordine l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d. lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, escludendo anzitutto che la sopravvenienza del pignoramento delle quote potesse incidere sui rilievi dell’informatica, i quali si fondano su una situazione precedente e sul rischio di condizionamento che da essa deriva. Il Tribunale ha affermato che le più recenti vicende proprietarie non escludono, di per sé, il condizionamento mafioso dell’impresa, anche nell’attualità.
Sul piano del metodo, il TAR ha precisato che non è necessario che tutti gli elementi causali siano strettamente attuali, potendo farsi riferimento anche a circostanze del passato recente. La valutazione di verosimiglianza e il giudizio probabilistico sono strumenti tipici della logica indiziaria propria delle misure di prevenzione antimafia, non finalizzate ad accertare responsabilità penali.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la violazione del diritto di accesso, rilevando che la pronuncia richiamata è liberamente consultabile nel sito della giustizia amministrativa e che la richiesta di accesso è stata riscontrata nel termine di trenta giorni. Nel provvedimento si dà conto degli avvicendamenti di titolarità di quote e di ruoli di rappresentanza tra i componenti della famiglia, non del solo dato parentale.
Il TAR ha ribadito la differenza tra prevenzione penale e prevenzione amministrativa, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’interdittiva non richiede la prova di un fatto, ma solo indizi che rendano non illogico il collegamento tra impresa e organizzazioni mafiose. La revoca del sequestro preventivo non elide la contiguità relazionale, né rileva che l’impresa operi con elementi oggettivi di condizionamento.
Infine, sull’art. 94-bis, il Collegio ha escluso l’occasionalità dei contatti, a fronte di numerosi e coordinati elementi di contatto con la criminalità organizzata, giudizio ampiamente discrezionale e sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, non ravvisata. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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