Elusione del giudicato nella rivalutazione delle offerte e commissario ad acta (TAR Liguria n. 413 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione dei punteggi disposta in esecuzione di una sentenza di annullamento deve essere sorretta da una motivazione adeguata, che dia conto delle ragioni per cui il nuovo apprezzamento supera i vizi riscontrati in sede processuale. La mera riduzione del punteggio, non supportata da una rivalutazione sostanziale dell’offerta, elude il giudicato e determina la nullità degli atti adottati, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da subito il commissario ad acta, affinché proceda alla rinnovazione della valutazione con adeguata motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di uno stabilimento balneare, aveva impugnato l’aggiudicazione della concessione demaniale, conseguita da un raggruppamento concorrente. Con la sentenza n. 13 del 2026, il TAR aveva accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e disponendo la rivalutazione dell’offerta del raggruppamento vincitore con riferimento a due specifici criteri di valutazione. A seguito della nuova procedura, la Commissione aveva ridotto i punteggi ma mantenuto invariata la graduatoria. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo l’elusione del giudicato e la nullità degli atti della nuova Commissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la conversione del rito da quello ordinario a quello dell’ottemperanza, qualificando le domande proposte alla luce del cumulo di censure, come richiesto dall’Adunanza Plenaria n. 2 del 2013. Ha quindi scrutinato con priorità i motivi con i quali si deduceva la violazione della sentenza n. 13 del 2026, rigettando l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze, rilevando il difetto di motivazione e di istruttoria della nuova valutazione. Quanto al criterio C.3, la Commissione si era limitata a richiamare apoditticamente la sufficienza dei documenti presentati, senza esplicitare le ragioni della rimodulazione del punteggio. Il riferimento alla capacità tecnica del raggruppamento è stato giudicato eccentrico rispetto alle rationes dell’annullamento, in quanto quel principio era stato evocato in sentenza per respingere un diverso motivo di ricorso.
Con riguardo al criterio A.2.1, la Corte ha rilevato che la Commissione aveva semplicemente ribadito quanto già emerso in giudizio, senza motivare la riduzione del punteggio. Lo scostamento minimo tra il punteggio originario e quello rideterminato avrebbe richiesto una motivazione più meditata, alla luce delle osservazioni contenute nella sentenza ottemperanda e del contenuto del piano economico finanziario descritto nel disciplinare di gara.
Il deficit motivazionale ha quindi tradito un’istruttoria inadeguata, le cui cadenze non emergevano dai verbali. Alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi, le ulteriori censure sono state assorbite. Il TAR ha dichiarato la nullità degli atti gravati, ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 e art. 114, co. 4, lett. b) c.p.a., e ha nominato il commissario ad acta nella persona del Dirigente del Settore tutela del paesaggio e demanio costiero della Regione Liguria, con il compito di rivalutare l’offerta con adeguata motivazione entro quaranta giorni.
Nota della Redazione
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