Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Toscana n. 1359 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il TAR ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, accertata la notificazione ai fini esecutivi, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il perdurante inadempimento giustifica la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Il Fatto

Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il periodo lavorato con contratti a tempo determinato, la somma di euro 1.919,05, detratta la mensilità prescritta, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente, premesso che il ricorso non concerne le spese legali del giudizio civile, ha convenuto il Ministero debitore davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, oltre alla condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di pura forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha notificato al Ministero, ai fini esecutivi, la sentenza del giudice del lavoro in data 9 dicembre 2024. La decisione è frattanto passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Siena in data 25 giugno 2025.

È stato altresì verificato il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza intervenuta il 9 luglio 2025. Il termine risulta quindi ampiamente decorso.

Non emergendo dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo alla corresponsione degli importi per R.P.D. e relativi interessi, come specificati dal giudice civile.

Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato, con intervento nei successivi sessanta giorni su richiesta della parte interessata.

Il ritardo maturato ha infine giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.. Le spese del giudizio di ottemperanza, distratte al difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, tenuto conto del carattere seriale della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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