Appello telematico: la costituzione con copia analogica non comporta improcedibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 22264 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità dell’appello ex art. 348 c.p.c. consegue esclusivamente alla mancata o tardiva costituzione dell’appellante nei termini di cui all’art. 347 c.p.c., ovvero all’inosservanza del termine per la costituzione, non anche alla mera inosservanza delle forme di costituzione. Nella vigenza del processo telematico, la costituzione dell’appellante con deposito di copie analogiche di un atto di appello notificato a mezzo PEC, prive dell’attestazione di conformità all’originale informatico, non determina l’improcedibilità del gravame allorché l’appellato, costituendosi, non abbia disconosciuto la conformità della copia notificata all’originale. La sanatoria della nullità discendente dall’inosservanza delle forme è possibile fino all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., dovendosi privilegiare la strumentalità delle forme processuali e l’effettività della tutela giurisdizionale.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da un’azienda sanitaria locale avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudice territoriale rilevava che l’appellante aveva depositato in cancelleria, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, solo le copie cartacee di un atto di appello notificato telematicamente con le relative ricevute di posta elettronica certificata, senza provvedere al tempestivo deposito telematico degli originali o duplicati informatici, avvenuto solo in un momento successivo.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel suo percorso argomentativo, chiarisce l’esatta portata delle norme sulla costituzione in appello. Il combinato disposto degli artt. 347 e 348 c.p.c. individua due distinte ipotesi patologiche: la mancata costituzione in termini, che determina l’improcedibilità, e la costituzione avvenuta nel termine ma con inosservanza delle forme prescritte dall’art. 165 c.p.c. Quest’ultima, richiamando le Sezioni Unite n. 16598 del 2016, integra una nullità sanabile, non un vizio insanabile.

La Corte valorizza il principio di strumentalità delle forme processuali. Il requisito del deposito dell’originale della citazione non ha valenza autonoma ma è funzionale a provare che la notifica è avvenuta e che la controparte ha avuto conoscenza dell’atto. Tale funzione è comunque assolta quando l’appellato, come nella specie, si costituisce senza disconoscere la conformità della copia all’originale telematico che gli è stato notificato.

Con riferimento all’art. 9 della l. n. 53/1994, la S.C. afferma che l’attestazione di conformità della copia analogica all’originale informatico fa assumere alla stessa la medesima efficacia probatoria dell’originale da cui è tratta, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. La verifica di conformità è, inoltre, agevolmente esperibile dal destinatario della notifica, che è in possesso dell’originale telematico ricevuto.

La Corte conclude che la dichiarazione di improcedibilità, basata su una lettura meramente formalistica delle regole processuali, contrasta con l’effettività dei mezzi di azione e difesa sancita dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il giudizio di appello va indirizzato verso la decisione di merito, salvo ostacoli processuali reali e non apparenti.

L’accoglimento dei primi quattro motivi, con assorbimento del quinto concernente la motivazione apparente, comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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