Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità per avvio del riesame dell’istanza (TAR Abruzzo n. 462 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta attivazione, da parte dell’amministrazione, del procedimento di riesame dell’istanza di rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno determina la carenza d’interesse del ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento degli atti impugnati. In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, giustificata dall’esito in rito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il provvedimento con cui la Questura di L’Aquila aveva rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro, nonché l’atto di chiusura della pratica per rinuncia adottato dallo Sportello Unico Immigrazione. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 23 giugno 2026, il ricorrente riferiva che era stato avviato il procedimento di riesame dell’istanza di rilascio del nulla osta alla conversione e chiedeva la definizione del giudizio nel merito, con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la richiesta del ricorrente, pur formulata in termini di cessazione della materia del contendere, evidenzia in realtà la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. L’avvio del procedimento di riesame dell’istanza, infatti, priva di utilità attuale l’eventuale accoglimento del ricorso, posto che l’amministrazione è già nuovamente investita della valutazione della medesima istanza.
Il TAR ha pertanto ravvisato le condizioni per dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., norma che consente la definizione del giudizio in forma semplificata all’esito della camera di consiglio quando il Collegio ravvisi la manifesta fondatezza delle eccezioni di rito.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, in ragione dell’esito in rito del giudizio e della peculiarità della vicenda, che vedeva il ricorrente vittorioso solo in via indiretta rispetto alla sollecitazione del riesame.
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Nota della Redazione
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