Il giudizio concorsuale universitario è sindacabile solo per illogicità manifesta (TAR Emilia-Romagna n. 780 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, attengono all’ampia sfera della discrezionalità tecnica e sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità emergente dalla stessa documentazione. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione. La positiva valutazione dell’attività di ricerca non contraddice, di per sé, un giudizio meno favorevole sulle pubblicazioni scientifiche, atteso che tale giudizio risponde a specifici parametri quali originalità, innovatività e rigore metodologico. I giudizi espressi in procedure diverse, come quella preordinata all’abilitazione scientifica nazionale e quella comparativa di chiamata, non sono tra loro comparabili, essendo riconosciuta la piena autonomia alle valutazioni rese da commissioni differenti.

Il Fatto

Una candidata partecipava a una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare della Filologia Classica. La commissione giudicatrice la dichiarava idonea, ma esprimeva un giudizio sulle sue pubblicazioni ritenuto non lusinghiero, sebbene il giudizio complessivo fosse positivo.

La candidata, pur essendo stata inclusa nella terna dei candidati idonei, impugnava gli atti della procedura, deducendo la contraddittorietà tra la valutazione delle pubblicazioni e il giudizio favorevole sull’attività di ricerca, nonché l’illogicità della valutazione rispetto ai giudizi positivi espressi sulle stesse pubblicazioni in sede di abilitazione scientifica nazionale. Con motivi aggiunti impugnava gli atti conclusivi della procedura, deducendone l’invalidità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha riconosciuto che, nel sistema di reclutamento universitario, la commissione giudicatrice individua una terna di candidati idonei senza redigere una graduatoria, e ha ammesso di dubitare in linea di principio della sussistenza di un interesse concreto ad impugnare un giudizio comunque positivo. Ha tuttavia ritenuto di poter prescindere da tale profilo, attesa l’infondatezza del ricorso.

Richiamando il consolidato orientamento per cui i giudizi delle commissioni di concorso sono censurabili solo per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità, il Collegio ha rilevato che la commissione aveva puntualmente valutato ciascuna pubblicazione, esprimendo giudizi articolati che evidenziavano punti di forza e debolezze. I giudizi sono apparsi approfonditi, completi e congruenti, e quindi non censurabili.

Quanto al preteso contrasto tra la valutazione delle pubblicazioni e quella dell’attività di ricerca, il Tribunale ha osservato che la commissione aveva ampiamente motivato il giudizio negativo, sottolineando la «spiccata ricorsività di temi e proposte interpretative» e la prevalenza di contributi relativi ad «aspetti di fortuna e ricezione della letteratura antica». Tale giudizio non contraddice quello sull’attività di ricerca, perché risponde a parametri specifici come originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza.

Il Collegio ha infine escluso la comparabilità tra il giudizio espresso in sede di abilitazione scientifica nazionale e quello reso nella procedura comparativa, valorizzando sia la differenza tra un giudizio singolo e uno collegiale, sia la piena autonomia dei giudizi espressi da commissioni diverse in procedure differenti. I motivi aggiunti sono stati respinti per invalidità derivata, rilevandosi peraltro che il giudizio della commissione era solo uno dei parametri valutati dal Consiglio di Dipartimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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