Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del bonus docenti (TAR Marche n. 365 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto all’assegnazione delle somme dovute a titolo di bonus docenti ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne dichiara l’obbligo di esecuzione integrale, salvo quanto già corrisposto. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia va assegnato un termine all’Amministrazione e nominato il Commissario ad acta. La domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando manchino particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza, il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici considerati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata ed è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria.
Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto esaminato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente per essere decorso, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non risultando eseguito il titolo azionato. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando all’Amministrazione un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente preposto alla competente Direzione generale, precisando che questi assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con istanza, dopo il decorso del termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite un funzionario delegato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con liquidazione in dispositivo anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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