Blocco stipendiale militari: nessun recupero delle classi maturate nel quinquennio (Cons. Stato n. 5383 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sterilizzazione degli incrementi retributivi disposta dall’art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha carattere strutturale e definitivo, non meramente temporaneo. Essa incide su ogni forma di incremento, comprese le classi stipendiali e le quote aggiuntive, indipendentemente dal titolo giuridico. Cessati gli effetti del blocco al 1° gennaio 2016, la progressione economica automatica riprende a decorrere, ma senza recupero degli anni assoggettati al congelamento. La mancata previsione di forme di recupero e il cosiddetto effetto di trascinamento costituiscono conseguenze di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, compatibile con gli artt. 36 e 97 Cost..

Il Fatto

Gli appellanti, ufficiali delle Forze armate, hanno prestato servizio negli anni dal 2011 al 2015. In quel periodo non hanno percepito gli aumenti stipendiali legati alla maturazione delle classi stipendiali e delle quote aggiuntive, in applicazione del cosiddetto blocco stipendiale.

Dopo la cessazione del blocco, l’amministrazione non ha riconosciuto quel quinquennio come utile ai fini della progressione economica. Il ricorso proposto davanti al TAR Lazio è stato respinto. I militari hanno impugnato la sentenza in appello, chiedendo il riconoscimento del trattamento economico previsto dagli artt. 1811 e 1811-bis del d.lgs. n. 66/2010 dal 1° gennaio 2016, l’annullamento dei provvedimenti e la condanna dell’amministrazione al pagamento degli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e, in via preliminare, dichiara di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione, perché la reiezione nel merito assorbe ogni altra questione.

La tesi degli appellanti poggia sull’idea che l’eliminazione di cinque anni di servizio dall’anzianità produca una penalizzazione permanente. La Corte la respinge ricostruendo la cornice normativa: l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 ha congelato gli stipendi pubblici alla consistenza del 2010, con sospensione dei meccanismi di adeguamento retributivo. La misura è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2015.

La disciplina opera su tutto il comparto del pubblico impiego in dimensione solidaristica e persegue un obiettivo di risparmio di spesa. Le censure, osserva il Collegio, ripropongono questioni già risolte dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, richiamata in modo diffuso. Secondo la Corte costituzionale, la mancanza di forme di recupero e l’effetto di trascinamento delle misure di blocco sono conseguenze di una scelta discrezionale non irragionevole. Gli incrementi sterilizzati non sono mai entrati nel patrimonio dei dipendenti.

Il punto centrale è la qualificazione della temporaneità. Ridurla a mera parentesi operativa del sistema comporterebbe la maturazione di un credito sul pregresso. L’espressione ha invece il senso di limite alla vigenza della norma, con definitiva cancellazione delle spettanze durante il periodo. Diversamente opinando, si tratterebbe le risorse acquisite come comunque da restituire, con incidenza sulla programmazione della spesa pubblica.

Da qui il principio consolidato della sezione: dal 1° gennaio 2016 è ripresa la progressione economica automatica per classi e quote, ma senza recupero degli anni di blocco. Il Collegio condivide inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, e conseguentemente respinge la pretesa risarcitoria, peraltro genericamente avanzata. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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