Concessione demaniale marittima: proroghe legali disapplicate e decadenza per abusi edilizi (TAR Campania n. 2071 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe legislative automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, sicché vanno disapplicate non solo dai giudici ma anche dalle amministrazioni, comprese quelle comunali. La disapplicazione opera a prescindere dalla verifica della scarsità della risorsa e dalla mappatura del territorio costiero, poiché l’effetto diretto della norma unionale non può essere condizionato da interventi del legislatore nazionale. Ne segue che la concessione già in essere al 31 dicembre 2023 è irrimediabilmente scaduta e che la successiva dichiarazione di decadenza è atto sostanzialmente vincolato, essendo precluso ogni bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze del concessionario. Il giudicato formatosi sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione copre il dedotto e il deducibile e impedisce di rimettere in discussione, con l’istanza di sanatoria, gli illeciti edilizi, paesaggistici e demaniali già accertati.
Il Fatto
Una società, già titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare con ristorante-bar, impugnava la determina con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della concessione, l’ordinanza di sgombero dell’area e il provvedimento di annullamento della SCIA per il subingresso nell’attività di somministrazione. Con motivi aggiunti censurava il rifiuto di svolgere un sopralluogo e il diniego dell’accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica.
La vicenda muove da una precedente ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate sull’area in concessione, resistita al ricorso in primo grado e in appello. La questione approda al giudice amministrativo perché la società contesta la decadenza e la sanabilità della struttura, invocando la proroga legale della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva in via preliminare il difetto di interesse sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti. In base alla giurisprudenza unionale e dell’Adunanza plenaria, le proroghe automatiche delle concessioni balneari vanno disapplicate da qualunque organo dello Stato. La concessione era dunque scaduta al 31 dicembre 2023, termine fissato dall’art. 3 della legge n. 118/2022, prima della determina impugnata. Né le delibere comunali di indirizzo, prive di concreto avvio delle gare, valgono a configurare una mera proroga tecnica.
La decadenza emerge come atto sostanzialmente vincolato. Una volta accertate le gravi violazioni edilizie, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali per sottrarsi all’adozione della misura, non essendo configurabile alcun bilanciamento con l’interesse del concessionario.
Nel merito, il Collegio richiama il giudicato formatosi sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, confermata in appello. Le censure volte a contestare l’abusività delle opere si scontrano con il principio ne bis in idem, riguardando le stesse questioni già decise. Gli abusi, valutati con visione complessiva e non atomistica, hanno trasformato una struttura precaria e amovibile in un organismo stabilmente ancorato al suolo, in difetto di titoli edilizi e paesaggistici.
Il Tribunale esclude poi la sanabilità ex art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001. La sanatoria non è frazionabile e non può essere invocata previa rimozione parziale degli abusi; gli interventi, in area vincolata, integrano gli estremi della totale difformità ex art. 32, comma 3. Il ius superveniens del cosiddetto decreto Salva Casa non incide sul giudicato già formatosi.
Quanto alla pretesa all’indennizzo, la stessa resta preclusa dall’art. 49 cod. nav., che impone l’acquisizione gratuita delle opere non amovibili. Il potere di riesame in autotutela, infine, si esercita d’ufficio ed è incoercibile: l’inerzia non integra silenzio inadempimento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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