Accesso ai documenti amministrativi: cessazione della materia del contendere per sopravvenuto esaurimento dell’interesse (TAR Sardegna n. 494/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, atteso il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione. In tale evenienza, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente in senso virtuale, atteso che l’accesso è stato consentito solo dopo l’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un interesse qualificato alla conoscenza di atti amministrativi, presentava al Comune di Capoterra un’istanza di accesso ai sensi della disciplina vigente, senza ottenere riscontro. Avverso il silenzio diniego serbato dall’Amministrazione, proponeva ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’ostensione dei documenti e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione degli stessi.
Nelle more del giudizio, il Comune di Capoterra concedeva l’accesso alla documentazione richiesta. Le parti comparivano quindi innanzi al Collegio, concordemente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della documentata sopravvenienza e dell’accordo processuale delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando il venire meno dell’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito della controversia. Tale effetto consegue all’intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale azionata in giudizio, realizzata mediante l’ostensione della documentazione richiesta.
Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente. La scelta è motivata dalla circostanza che l’accesso è stato consentito soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, circostanza che rende ragionevole ascrivere alla condotta serbata dall’Amministrazione l’onere di attivazione della tutela giurisdizionale da parte del ricorrente.
La liquidazione delle spese, contenuta nella misura di euro 500,00 oltre accessori, tiene conto della natura della controversia e della sua definizione senza trattazione nel merito. Il principio affermato conferma che, in materia di accesso ai documenti amministrativi, la condotta satisfattiva dell’Amministrazione successiva alla proposizione del ricorso non la esonera dalla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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