Improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse con spese alla ricorrente (TAR Emilia-Romagna n. 673 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non esime il giudice dal pronunciarsi sulle spese, che possono essere poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora emergano elementi dai quali desumere la manifesta infondatezza del ricorso e l’assenza di lesività del provvedimento impugnato. Il comportamento processuale della parte, che abbia depositato la rinuncia solo dopo la costituzione delle controparti, pur in presenza di una situazione consolidata, costituisce ulteriore elemento a sostegno della condanna alle spese.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la licenza ex art. 88 R.D. n. 773/1931 rilasciata dalla Questura, nella parte in cui limitava l’attività di raccolta del gioco mediante apparecchi ex art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., imponendo la chiusura della sala giochi in occasione delle celebrazioni religiose domenicali presso una chiesa evangelica cinese, considerata luogo sensibile. La ricorrente contestava la riconducibilità della chiesa alla categoria dei luoghi di culto e lamentava la violazione del principio di liberalizzazione delle attività commerciali di cui all’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011.

In data 16 marzo 2026, la società dichiarava di non avere più interesse alla decisione, avendo constatato che la sala giochi risultava pienamente operativa fino al 15 novembre 2033. La Regione si opponeva alla compensazione delle spese, chiedendo la declaratoria di soccombenza virtuale e la condanna della ricorrente, cui si associava anche il Comune.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse rendeva priva di oggetto la controversia. La decisione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, nonché sull’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in materia di spese.

Quanto alle spese, il Collegio ha escluso la compensazione, valorizzando la regola della soccombenza virtuale. Ha osservato che la ricorrente non aveva dimostrato la lesività del provvedimento impugnato né l’illegittimità dello stesso, elementi che avrebbero potuto giustificare un diverso regolamento delle spese processuali.

Il TAR ha inoltre censurato il comportamento processuale della ricorrente, che aveva depositato la rinuncia solo dopo che le Amministrazioni avevano dispiegato le proprie difese, nonostante la situazione fosse da tempo consolidata. Tale condotta ha integrato gli estremi per la condanna alla refusione delle spese a favore delle tre Amministrazioni resistenti.

La circostanza che la sala giochi sia rimasta operativa ha confermato l’assenza di un pregiudizio concreto derivante dalla limitazione impugnata, rendendo la controversia priva di un interesse attuale e concreto alla decisione. La pronuncia sulle spese ha pertanto assunto valenza sanzionatoria del comportamento processuale della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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