Silenzio-rigetto illegittimo nell’accesso difensivo, interesse valutato ampiamente (TAR Emilia-Romagna n. 667 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, l’Amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive. Il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione richiesta va inteso in senso ampio, essendo il diritto di accesso dotato di valenza autonoma e non meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante.

Il Fatto

Un gruppo di residenti e proprietari di immobili in prossimità di Piazza Ariostea a Ferrara presentava un’istanza di accesso agli atti al Comune e alla Soprintendenza, chiedendo la documentazione relativa alle autorizzazioni per le manifestazioni del “Ferrara Summer Festival”, lamentando il superamento dei limiti acustici nelle edizioni precedenti e la necessità di verificare la legittimità dei provvedimenti per l’edizione 2026, anche ai fini di un’eventuale impugnazione. A fronte del silenzio serbato dalle Amministrazioni, i ricorrenti proponevano ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. La Soprintendenza, costituitasi, depositava la documentazione richiesta, mentre il Comune restava inerte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti della Soprintendenza, avendo questa depositato in giudizio la documentazione richiesta. Quanto alla domanda nei confronti del Comune, il TAR ha ritenuto l’istanza di accesso sufficientemente motivata e circoscritta, ravvisando un interesse diretto, concreto e attuale dei ricorrenti, residenti nelle zone limitrofe alla piazza e titolari di legittimazione attiva, volto alla verifica delle autorizzazioni e al rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento acustico.

Il Tribunale ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2021, secondo cui l’Amministrazione e il giudice dell’accesso non devono effettuare valutazioni preventive sull’ammissibilità o sulla decisività dei documenti nell’eventuale giudizio di merito, essendo tale apprezzamento riservato all’autorità giudiziaria investita della questione. La verifica deve limitarsi a escludere ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso, non ravvisabili nel caso di specie.

Con specifico riferimento alla natura dell’interesse, la sentenza ha ribadito che il diritto di accesso ha valenza autonoma, non essendo configurato in via meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante. Il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione va pertanto inteso in senso ampio, quale mezzo utile per la difesa dell’interesse stesso, valorizzando il principio di pubblicità dei documenti amministrativi e la finalità di controllo sull’operato dell’Amministrazione.

Il Collegio ha infine escluso l’esistenza di ragioni ostative all’ostensione, non venendo in rilievo dati sensibili o giudiziari che richiedano la “stretta indispensabilità” dei documenti ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Ha pertanto ritenuto illegittimo il silenzio-rigetto serbato dal Comune, ordinando l’ostensione della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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