Obbligo di provvedere espresso sulle segnalazioni di abusi edilizi (TAR Emilia-Romagna n. 551 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori degli abusi edilizi, ha diritto a un provvedimento che spieghi esplicitamente le ragioni dell’eventuale inerzia. A fronte di segnalazioni circostanziate e documentate l’Amministrazione è tenuta ad attivare un procedimento di controllo e verifica, la cui conclusione deve lasciare traccia, sia nel senso dell’esercizio dei poteri sanzionatori, sia in quello della motivata archiviazione. Il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-inadempimento, sindacabile in sede giurisdizionale per il mancato adempimento dell’obbligo di provvedere in modo espresso. Tale obbligo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, sussiste ogniqualvolta sorga nel privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari di uno stabile condominiale, espongono che un’altra condomina ha avviato dal 2024 opere edilizie di notevole impatto, presentando una CILA, una SCIA, un deposito strutturale e una successiva SCIA in variante. Dolendosi di possibili difformità rispetto ai titoli, essi hanno chiesto al Comune un sopralluogo e l’adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori e ripristinatori.
Dopo una prima richiesta riscontrata dal Comune con nota nella quale si escludevano profili di non conformità, i ricorrenti hanno reiterato l’istanza. Il sopralluogo è stato effettuato, ma senza che a esso sia seguita una formale risposta. Di qui il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., con impugnazione in via subordinata dei verbali di sopralluogo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le questioni sulla legittimità dei titoli edilizi da quelle sulla concreta esecuzione delle opere. Sul primo versante rileva che il diniego comunale, contenuto nella nota di riscontro alla prima richiesta, non è stato impugnato e se ne sono consolidati gli effetti. Le successive istanze, di identico tenore, vanno qualificate come sollecitazioni all’esercizio dell’autotutela, sulla quale non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere.
Quanto alla richiesta di sopralluogo, invece, la pretesa è fondata. Un’esplicita istanza in tal senso è stata formulata per la prima volta in riferimento a specifiche componenti dell’intervento. La stessa Amministrazione ha avvertito l’esigenza del controllo, disponendo il sopralluogo, poi effettuato, con esito di conformità.
Tuttavia, all’esito dell’accertamento non ha fatto seguito alcuna formale e motivata risposta ai ricorrenti, che ne sono venuti a conoscenza solo mediante accesso. Il Collegio richiama il principio per cui, in ipotesi di segnalazioni circostanziate, sussiste l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, non potendo la ritenuta mancanza dei presupposti sanzionatori giustificare un comportamento meramente silente (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 6272 del 2024).
Pertanto il ricorso è accolto in parte: è dichiarata l’illegittimità del silenzio e assegnato al Comune il termine di sessanta giorni per provvedere. Il dictum resta circoscritto all’accertamento dell’obbligo di provvedere, restando impregiudicato il merito delle valutazioni. La nomina del Commissario ad acta è differita all’eventuale perdurante inerzia. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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