L’ottemperanza non può integrare una sentenza del giudice civile (TAR Lazio n. 4432 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, non comporta il pericolo di un indiretto o surrettizio recupero del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la piena cognizione esercitata dal giudice civile sugli atti dell’amministrazione datrice di lavoro riduce lo spazio di cognizione del giudice dell’ottemperanza, che non può modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo darle attuazione. Ne consegue che, in assenza di una statuizione patrimoniale nel dispositivo, la reintegra nel ruolo disposta dal giudice civile non implica automaticamente la ricostruzione di carriera sotto il profilo economico.

Il Fatto

Una dirigente scolastica, vincitrice di concorso, era stata dispensata nel 2013 per mancato superamento della prova e successivamente aveva nuovamente partecipato al concorso del 2017, risultando vincitrice. Il decreto di nomina era stato tuttavia ricusato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, che aveva ritenuto la dispensa per mancato superamento della prova equiparabile, per analogia, alla dispensa per persistente insufficiente rendimento, quale causa ostativa alla partecipazione ai concorsi pubblici. L’interessata veniva quindi restituita all’insegnamento.

Dopo la soccombenza nei primi due gradi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17629/2024, aveva accolto il ricorso dichiarando il diritto al mantenimento dell’incarico di dirigente scolastico in prova e condannando l’amministrazione alla reintegra, oltre che al pagamento delle spese processuali. A fronte della sola reintegra, disposta senza la ricostruzione di carriera e senza il pagamento delle spese legali, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente distinto i due profili della domanda di ottemperanza. Quanto alla richiesta di ricostruzione di carriera sotto il profilo economico dal 1° settembre 2019 fino all’effettiva reintegra, il TAR ha escluso che dalla sentenza della Cassazione potesse desumersi un siffatto obbligo. La Suprema Corte si era limitata ad affermare la non equivalenza tra la dispensa per mancato superamento del periodo di prova e la dispensa per persistente insufficiente rendimento, facendo discendere la sussistenza del diritto alla riassunzione in prova senza alcuna delibazione degli aspetti economici, espressamente rinunciati dalla difesa della ricorrente per addivenire a una pronuncia immediata di merito.

Il giudice dell’ottemperanza, ha precisato il TAR, non può modificare o integrare la sentenza del giudice civile, ma solo darle attuazione: la cognizione piena che il giudice civile esercita sugli atti dell’amministrazione datrice di lavoro circoscrive lo spazio del giudizio di ottemperanza, che resta ancorato al contenuto dispositivo della pronuncia da eseguire. Non essendo stata pronunciata alcuna statuizione patrimoniale, la richiesta di ricostruzione economica della carriera si risolveva in un’inammissibile integrazione del dictum.

Diverso esito ha invece riguardato il capo relativo alle spese processuali, liquidate dalla Cassazione in complessivi € 14.500,00 oltre accessori: l’amministrazione, pur avendo dichiarato in udienza l’avvenuto pagamento, non aveva in realtà corrisposto alcuna somma, come confermato dal difensore della ricorrente. Il TAR ha pertanto rilevato la fattispecie elusiva di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’ottemperanza nella sola parte relativa al pagamento dei compensi professionali, entro il termine di giorni 150 dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha disattesa, non essendo emersi elementi per ritenere che l’amministrazione sarebbe rimasta inerte, anche alla luce delle dichiarazioni rese in udienza circa la conclusione della procedura di pagamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *