Silenzio inadempimento del Ministero dell’Istruzione sul riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 13974 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di formazione e abilitazione conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea e la scadenza del relativo termine procedimentale senza che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso sono presupposti necessari e sufficienti per ritenere integrato il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. L’obbligo di concludere il procedimento entro il termine complessivo di quattro mesi risulta dal combinato disposto dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007 e dell’art. 2, legge n. 241/1990. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere e nomina fin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito domanda di riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, il ricorrente adiva il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento del silenzio inadempimento e l’ordine all’Amministrazione di pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del Tribunale in materia di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altri Stati membri. Il Collegio ha preliminarmente individuato l’autorità competente a decidere sull’istanza nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il giudice ha quindi verificato la sussistenza dei due presupposti necessari per accertare l’obbligo di provvedere: l’avvenuta presentazione della domanda e la scadenza del termine senza alcun pronunciamento. Osserva il TAR che, nel caso esaminato, entrambi i presupposti risultano integrati, non emergendo dagli atti elementi probatori che dimostrino l’adozione di un provvedimento espresso nei termini.
Il termine applicabile è stato ricostruito valorizzando l’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, di recepimento della direttiva 2005/36/CE: la norma fissa in trenta giorni l’accertamento della completezza documentale e in tre mesi l’adozione del provvedimento conclusivo, con un termine complessivo che approda al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Tale termine è pacificamente spirato alla data di proposizione del ricorso.
Il TAR ha disposto l’ordine al Ministero di concludere il procedimento entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del responsabile del Dipartimento competente, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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