L’integrazione documentale non può sanare la mancata allegazione dell’APE conforme al bando (TAR Emilia-Romagna n. 382 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che richiede la produzione, a pena di esclusione, di un documento redatto secondo una specifica disciplina tecnica sopravvenuta è tassativa e non suscettibile di interpretazione analogica. L’attestazione di prestazione energetica redatta in conformità alla normativa previgente non è idonea a soddisfare il requisito, in quanto non consente la comparazione omogenea dei progetti ai fini della valutazione. L’integrazione documentale successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda è inammissibile qualora il documento prodotto riguardi dati tecnici diversi da quelli della certificazione originariamente allegata, poiché il soccorso istruttorio non può trasformarsi in un aggiustamento postumo della domanda in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

Il Fatto

Il Comune ricorrente partecipava a un bando regionale per il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, allegando alla domanda un’attestazione di prestazione energetica risalente al 2014. La Regione, ritenuto il documento non conforme alla disciplina sopravvenuta richiesta dal bando, comunicava il preavviso di rigetto. Il Comune presentava osservazioni, producendo una nuova APE conforme alla normativa vigente, ma la Regione escludeva comunque la domanda per la tardività e l’eterogeneità della certificazione prodotta. Avverso l’esclusione il Comune proponeva ricorso, deducendo la violazione dei principi di proporzionalità e di leale collaborazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla Regione, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito. La prescrizione del bando, che imponeva l’allegazione dell’APE redatta secondo la DGR n. 1275/2015, risponde alla necessità di acquisire certificazioni tra loro comparabili ai fini della valutazione dei progetti. Il documento prodotto in fase di candidatura, redatto secondo la previgente normativa, recava dati tecnici in parte diversi, come l’unità di misura del fabbisogno energetico, non più espresso in kWh/mc/anno ma in kWh/mq/anno, con conseguente impossibilità di confronto con le attestazioni degli altri concorrenti.

La Corte ha escluso che potesse assumere rilievo la circostanza che un attestato in corso di validità fosse già nella disponibilità della Regione attraverso il sistema SACE: la tassatività della prescrizione del bando non ammette equipollenti, dovendo la documentazione essere allegata alla domanda nei termini e nelle forme prescritte. Quanto alla produzione successiva, effettuata in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, il TAR ne ha rilevato la tardività rispetto al termine di scadenza del bando e, soprattutto, l’eterogeneità, riguardando un volume e una superficie diversi rispetto alla certificazione originariamente allegata.

Sul punto, la sentenza richiama il principio per cui le opportunità di regolarizzazione e integrazione documentale non possono tramutarsi in un’occasione di aggiustamento postumo della domanda, in violazione della par condicio tra i partecipanti e delle prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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