Interdittiva antimafia e revoca comunale prive di lesione attuale (TAR Calabria n. 314 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento dell’informativa antimafia, l’interesse del ricorrente viene meno quando la medesima informativa sia stata confermata da una successiva interdittiva non impugnata, divenuta definitiva: il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda di annullamento dell’ordinanza comunale di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale è inammissibile per carenza di interesse quando l’autorizzazione revocata non sia stata prodotta in giudizio, neppure a seguito di specifico incombente istruttorio, e le dichiarazioni della stessa parte ricorrente rendano implausibile l’esistenza del titolo revocato. Un provvedimento di revoca di un titolo inesistente non è idoneo a ledere la sfera giuridica dell’istante.

Il Fatto

La società ricorrente impugna davanti al TAR Calabria l’informativa antimafia di segno interdittivo emessa dalla Prefettura il 16.11.2022 e l’ordinanza con cui il Comune, il 12.12.2022, ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale. Il gravame deduce, tra gli altri motivi, il deficit di contraddittorio procedimentale, in violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011.

Il Collegio accoglie l’istanza cautelare con ordinanza n. 34 del 9.02.2023. La Prefettura riedita il procedimento e adotta una nuova interdittiva, impugnata con distinto ricorso. Il Ministero dell’Interno eccepisce quindi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo una richiesta di rinvio e un incombente istruttorio rimasto inevaso, la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale distingue due domande e due esiti. Quanto all’informativa antimafia del 16.11.2022, essa risulta confermata dalla successiva informazione interdittiva del 14.07.2023, quest’ultima consolidatasi per intervenuta estinzione del ricorso n. 473/2023. Dall’eventuale annullamento della prima informativa la società non trarrebbe alcun vantaggio: il ricorso è pertanto improcedibile in parte qua.

Il Collegio precisa che non risulta in giudizio alcun provvedimento amministrativo sfavorevole adottato come conseguenza diretta degli effetti interdittivi dell’informativa impugnata. Nessuna parte ha prodotto il titolo autorizzatorio che il Comune avrebbe revocato. Non vi è evidenza di provvedimenti di revoca, ritiro o recesso concretamente lesivi nel periodo compreso tra l’adozione dell’informativa e la sua conferma.

Quanto all’ordinanza comunale di revoca, la domanda è inammissibile per carenza di interesse. Malgrado lo specifico incombente istruttorio disposto, nessuna delle parti ha prodotto in giudizio il provvedimento di autorizzazione oggetto della contestata revoca, che pertanto non può che ritenersi tam quam non esset. Lo stesso difensore della ricorrente, in udienza, ha reso dichiarazioni incompatibili con l’esistenza di siffatta autorizzazione, avendo evidenziato che l’oggetto sociale della società sarebbe estraneo all’esercizio di qualsivoglia attività commerciale.

Ne consegue l’inesistenza, ab imis, dell’interesse ad ottenere l’annullamento di un provvedimento di revoca di fatto inidoneo a vulnerare la sfera giuridica dell’istante. Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, con integrale compensazione delle spese di lite.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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