Indennità di volo e pensione: il regime di cumulo nel pubblico impiego (TAR Emilia-Romagna n. 384 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime di cumulo tra l’indennità pensionabile spettante alle Forze di polizia e l’indennità di aeronavigazione e di volo è disciplinato dall’art. 1, comma 2, legge n. 505/1978, come richiamato dall’art. 17 legge n. 78/1983 e dall’art. 3, comma 3, legge n. 34/1984. Tale disposizione prevede che, tra le due indennità, la più favorevole sia corrisposta per intero e l’altra nella misura limitata al 50%. La norma non è stata abrogata né implicitamente né per incompatibilità dalle disposizioni successive, che ne hanno anzi confermato la vigenza. La questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo agli artt. 3, 36 e 97 Cost. è manifestamente infondata.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza e addetti ad attività aerea, percepivano l’indennità di aeronavigazione o di volo nella misura del 50%, oltre all’indennità supplementare di volo di pronto intervento aereo. Con istanza del 28 luglio 2023 chiedevano al Ministero dell’Economia e delle Finanze la corresponsione integrale di tali indennità, deducendo l’illegittimità del cumulo limitato al 50% con l’indennità pensionabile. Avverso il diniego dell’Amministrazione proponevano ricorso dinanzi al TAR, lamentando la violazione della disciplina sull’uniformazione del trattamento economico delle Forze di polizia a quello delle Forze armate.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama integralmente la sentenza n. 1557 del 2025 e la consolidata giurisprudenza in materia. L’art. 1, comma 2, legge n. 505/1978 dispone che le indennità di aeronavigazione e di volo sono cumulabili con l’indennità mensile per il servizio di istituto, ma la più favorevole è cumulabile per intero e l’altra nella misura del 50%. Tale disposizione, secondo il Collegio, si applica anche all’indennità pensionabile introdotta dall’art. 43 legge n. 121/1981.
Le successive disposizioni normative, lungi dall’aver superato detto regime, lo hanno espressamente confermato: l’art. 3, comma 3, legge n. 34/1984 prevede che l’indennità pensionabile è cumulabile con l’indennità di aeronavigazione e di volo nei limiti dell’art. 1 legge n. 505/1978. Tale norma si applica a tutto il personale di polizia e non solo ai dirigenti. Analogamente, l’art. 11 d.P.R. n. 395/1995, nel rapportare le indennità a quelle dei militari delle Forze armate, fa salvo quanto previsto dall’art. 17 legge n. 78/1983.
La Corte esclude, quindi, la tesi dell’abrogazione implicita o per incompatibilità dell’art. 1, comma 2, legge n. 505/1978, nonché l’irrilevanza della diversità di natura tra l’indennità per servizio di istituto e quella pensionabile. Infine, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, poiché la tutela dell’art. 36 Cost. riguarda la globalità della retribuzione e non i singoli emolumenti.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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