Silenzio-assenso art. 44 CCE: atti tardivi inefficaci, non annullabili (TAR Abruzzo n. 566 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base, l’istanza si intende accolta per silenzio-assenso qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza di servizi o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Le determinazioni, i pareri e gli atti di assenso adottati dopo la scadenza del termine per la formazione del silenzio-assenso sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’art. 21-nonies l. n. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Tali atti, pertanto, non devono essere impugnati, non configurando un esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al SUAP del Comune di Corropoli, in data 2 settembre 2025, istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base su un’area situata nel territorio comunale. Nel corso del procedimento, l’ARPA Abruzzo, organismo competente ad effettuare i controlli sanitari e ambientali, rendeva parere favorevole il 26 settembre 2025, mentre l’amministrazione procedente non formalizzava alcuna richiesta di integrazioni documentali. Decorsi i sessanta giorni senza che fosse stata comunicata una determinazione decisoria, la società ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e per l’annullamento degli atti successivamente adottati, tra cui pareri negativi endoprocedimentali e la determinazione di rigetto dell’istanza del 19 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Controguerra, rilevando che tale ente aveva adottato il parere igienico-sanitario e aveva condizionato con il proprio apporto la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi, entrambi oggetto di impugnazione.
Nel merito, il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, l’istanza di autorizzazione si intende accolta qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli. Nel caso di specie, l’ARPA aveva reso parere favorevole e l’amministrazione procedente non aveva formalizzato alcuna richiesta di integrazioni documentali che avrebbe determinato la sospensione del termine, sicché tutti gli atti prodromici all’adozione del provvedimento impugnato erano stati assunti dopo il decorso del termine di legge.
La Corte ha quindi accertato che l’istanza risultava accolta per silenzio-assenso già alla data del 2 novembre 2025. Quanto agli atti adottati successivamente alla formazione dell’assenso tacito, il TAR ha richiamato il regime di cui all’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003, che rinvia all’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, in base al quale le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri e agli atti di assenso, adottati dopo la scadenza dei termini, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’art. 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
Il provvedimento di rigetto dell’istanza, non facendo alcun riferimento al provvedimento implicito di assenso né all’interesse pubblico prevalente, non poteva configurarsi come annullamento d’ufficio. Ne deriva, ha concluso il TAR, che gli atti successivi alla formazione del silenzio-assenso restano privi di effetti e non devono essere impugnati. Tale conclusione ha comportato il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della determinazione del 21 novembre 2025.
Il Tribunale ha infine esaminato il motivo di diniego relativo alla mancata dimostrazione della titolarità o disponibilità dell’area. Sul punto il TAR ha precisato che la mancanza della documentazione comprovante la disponibilità dell’area non giustifica un diniego successivo alla formazione del silenzio-assenso, se non in via di autotutela, e che, ai fini della legittimazione attiva, non è richiesta l’allegazione di un titolo coevo all’istanza, essendo sufficiente che le condizioni dell’azione sussistano al momento della domanda e permangano fino alla decisione. Il contratto di locazione stipulato in data successiva all’istanza è stato ritenuto idoneo a dimostrare l’ammissibilità del ricorso.
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Nota della Redazione
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