La clausola “visto e piaciuto” non salva il venditore in mala fede: garanzia dovuta per i vizi occultati (Cass. civ. n. 27968/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 27968/2025 (c.c. 24/09/2025, dep. 21/10/2025; R.G.N. 26306/2022) — Presidente Giuseppe Grasso, Relatore Remo Caponi

Il principio di diritto

La clausola “visto e piaciuto” non esonera il venditore dalla garanzia per i vizi, ove questi siano stati taciuti in mala fede dal venditore e scoperti dopo l’uso della cosa (Cass. 19061/2024 e 21204/2016). Quanto al certificato di revisione del veicolo, esso fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto direttamente verificato sul veicolo (Cass. 3426/2024): attesta la conformità del mezzo alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalla legge, ma non ha la virtù di accertare in modo assoluto l’assenza di qualsivoglia vizio.

Il fatto

Il 31 maggio 2016 un acquirente comprava da una società un autocarro usato con la clausola “visto e piaciuto”. Già durante il viaggio di ritorno si accorgeva di difetti di marcia e ne dava immediata comunicazione alla venditrice. Le successive ispezioni rivelavano danni alla struttura portante del veicolo, non visibili a causa della riverniciatura.

Il compratore conveniva la venditrice dinanzi al Tribunale di Brescia per la risoluzione del contratto per inadempimento. Rigettata in primo grado, la domanda veniva accolta in appello (Corte d’appello di Brescia, sent. n. 570/2022): risoluzione della vendita e condanna della venditrice a restituire il prezzo, oltre alle spese per il passaggio di proprietà e per il premio assicurativo, per complessivi euro 12.882,76 oltre interessi legali. La venditrice ricorreva in cassazione con due motivi; il Consigliere delegato proponeva la definizione anticipata per inammissibilità o manifesta infondatezza, ma la ricorrente chiedeva la decisione.

La motivazione

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.: la Corte d’appello avrebbe disatteso l’efficacia probatoria di atto pubblico del verbale di revisione (superata il giorno prima della vendita), facendo prevalere testimonianze e altre prove. La Cassazione rigetta il motivo, ma corregge la motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c.: non è esatto che l’esito positivo della revisione, in quanto prova legale, possa essere “smentito” da prove libere. Il punto è che l’oggetto della prova legale è diverso da quello delle prove libere: il certificato di revisione attesta la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche, ma non accerta in modo assoluto l’assenza di qualsiasi vizio — vizio che, nel caso concreto, è emerso dopo la consegna ed è stato accertato in giudizio.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 1490, comma 2, c.c., sostenendo che i vizi, se esistenti, erano riconoscibili e che mancava la prova della mala fede. La Corte lo rigetta richiamando il proprio orientamento (Cass. 19061/2024 e 21204/2016): la clausola “visto e piaciuto” non esonera dalla garanzia quando i vizi siano stati taciuti in mala fede e scoperti dopo l’uso della cosa. L’accertamento del volontario occultamento — desunto dall’opera di riverniciatura della carrozzeria — è un apprezzamento di merito plausibile e rispondente allo standard di prova del “più probabile che non”, non censurabile in sede di legittimità.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza consolida due punti utili nelle liti sulla vendita di veicoli usati. Primo: la clausola “visto e piaciuto” non è uno scudo assoluto — chi occulta i vizi (qui con la riverniciatura della struttura danneggiata) resta tenuto alla garanzia, e l’occultamento può essere provato secondo il criterio del “più probabile che non”. Secondo: il superamento della revisione non preclude al compratore la prova dei vizi con testimonianze e altre prove libere, perché il certificato copre solo ciò che è stato direttamente verificato. Da notare, infine, il costo dell’insistenza dopo la proposta di definizione anticipata: oltre alle spese (euro 3.300 più esborsi), la ricorrente è stata condannata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. a euro 2.000 in favore della controparte e a euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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