Accertamento psico-fisico concorsuale irripetibile e irrilevanza delle certificazioni private (TAR Lazio n. 4435 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, gli accertamenti psico-fisici e quelli attitudinali sono irripetibili fuori dal contesto concorsuale, a meno che il loro esito non rifletta la concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi o non si sostanzi in indagini replicabili a parità piena di condizioni. Le risultanze difformi emerse in epoca successiva, anche se espresse da organismi sanitari pubblici, non inficiano l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione preposta, in ragione della peculiare preparazione del personale e della necessità di garantire la par condicio dei concorrenti. Il possesso dei requisiti deve essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo identiche per tutti i candidati, sicché le certificazioni prodotte da uno specialista privato non possono essere prese in considerazione, ostandovi i principi del tempus regit actum e della par condicio.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per il reclutamento di 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con decreto del 28 ottobre 2021. Superate le prime fasi, veniva sottoposto all’accertamento psico-fisico di prima istanza, che lo dichiarava inidoneo per una percentuale di massa grassa pari al 26,4%, superiore al limite del 22% previsto dal bando. Su ricorso dell’interessato, la Commissione medica di seconda istanza confermava il giudizio di non idoneità, rilevando una percentuale di massa grassa (PBF) del 24,7%, comunque superiore alla soglia massima del 24,2%. Il ricorrente impugnava il provvedimento, la graduatoria e il successivo decreto di esclusione, producendo accertamenti eseguiti da uno specialista privato in medicina dello sport e deducendo un errore nella rilevazione dovuto alla frettolosità delle operazioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di accertamenti psico-fisici e attitudinali nelle procedure concorsuali. Il Collegio ha ribadito che la valutazione della Commissione di seconda istanza, composta da dirigenti medici, non può essere contestata tramite certificazioni di un sanitario privato, poiché il giudizio di idoneità deve essere reso in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i candidati.

La sentenza ha evidenziato come l’irripetibilità della prova discenda sia dalla necessità di assicurare la par condicio, sia dalla circostanza che la condizione psico-fisica oggetto di indagine può subire modificazioni nel tempo per trattamenti, decorso del tempo o diverso contesto emotivo. La possibilità di reiterare l’accertamento fuori dal contesto concorsuale comprometterebbe l’uniformità e l’affidabilità delle verifiche.

Quanto alla dedotta carenza di istruttoria per la pretesa frettolosità delle operazioni, il Tribunale l’ha ritenuta generica, in quanto non supportata da concreta dimostrazione. La richiesta di essere nuovamente sottoposto a prova è stata parimenti respinta per le stesse ragioni, con conseguente rigetto integrale del gravame e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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