Contratto di servizio ferroviario e regolazione ART: inammissibile l’annullamento parziale delle clausole (TAR Piemonte n. 1076 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni di un’autorità di regolazione di settore che definiscono obiettivi, standard e contenuti minimi dei contratti di servizio pubblico non costituiscono clausole imperative immediatamente suscettibili di inserimento automatico nel regolamento contrattuale ex art. 1339 c.c. Il loro mancato rispetto non giustifica l’annullamento parziale di un contratto di servizio già stipulato e in corso di esecuzione, quando le clausole caducate non siano sostituibili in via eterointegrativa e il rimedio richiesto produrrebbe lacune di disciplina incompatibili con la continuità di un servizio pubblico essenziale. La tutela degli interessi regolatori resta affidata ai poteri ispettivi, sollecitatori e sanzionatori propri dell’Autorità, attivabili anche su istanza degli stakeholder.
Il Fatto
Alcune associazioni di consumatori impugnavano la determinazione con cui l’Agenzia della Mobilità Piemontese approvava l’affidamento diretto del servizio ferroviario regionale veloce e regionale a un operatore storico per il periodo 2022-2032, unitamente al testo definitivo del contratto di servizio e ai relativi allegati. L’affidamento diretto trovava titolo nell’art. 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, nell’ambito di un iter negoziale complesso avviato già nel 2016 e proseguito attraverso un contratto ponte e reiterati provvedimenti di imposizione di obblighi di servizio.
Le ricorrenti contestavano in parte qua il contratto, deducendo il contrasto di specifiche clausole con gli standard dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti in materia di price cap, condizioni minime di qualità, accessibilità, offerta, accesso al dato, sistema di penali e criteri di recupero di efficienza. Chiedevano l’annullamento delle singole previsioni difformi dalla regolazione di settore.
La Motivazione della Corte
Disattesa l’eccezione di rito sull’omessa notificazione alla Regione, il Tribunale ha concentrato l’analisi sul tipo di tutela invocata. La domanda di caducazione parziale di un contratto in corso di esecuzione presuppone la possibilità di sostituire automaticamente le clausole cadute, evitando vuoti di disciplina. Il Collegio ha escluso che tale meccanismo sia configurabile nel caso concreto.
Richiamando Cass. civ., Sez. I, ord. n. 37295 del 20 dicembre 2022, il Tribunale ha ricordato che l’inserzione automatica di clausole ex art. 1339 c.c. costituisce una restrizione significativa della libertà economica garantita dall’art. 41 Cost. e deve fondarsi su una legge formale o su un atto di pari valore che attribuisca espressamente a un’Autorità il potere di dettare clausole contrattuali imperative. Nel sistema delineato dall’art. 37 d.l. n. 201/2011, l’Autorità approva bandi e documenti tipo, definisce obiettivi e standard minimi, ma non formula clausole immediatamente inseribili nei contratti. La loro concretizzazione transita necessariamente per un accordo tra le parti.
Il mancato rispetto della regolazione, ha precisato il Collegio, trova sanzione innanzi alla stessa Autorità, attraverso istruttorie, richieste di impegni, monitoraggio e sanzioni, secondo un percorso graduale che stride con la sostituzione imperativa di clausole.
Da qui la conseguenza processuale: l’eventuale annullamento delle singole previsioni contestate determinerebbe lacune contrattuali non colmabili in via giudiziale, con incidenza sulla continuità di un servizio pubblico essenziale. Il richiamo difensivo al TAR Abruzzo, Sez. I, n. 163 del 22 febbraio 2021 è stato ritenuto non pertinente, perché quella fattispecie riguardava uno schema contrattuale unilaterale, e non un contratto perfezionato.
Quanto ai motivi terzo e quinto, concernenti il piano operativo per l’accessibilità e il piano di accesso al dato, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo i documenti nel frattempo reperibili sul sito dell’Agenzia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per il resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.