Omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990: illegittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per documento falso (TAR Molise n. 242 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La redazione del provvedimento amministrativo in forma semplificata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, non esime l’Amministrazione dall’obbligo di comunicare al privato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della medesima legge, trattandosi di garanzia partecipativa imprescindibile. Il potere di valutazione della sufficienza e idoneità della documentazione prodotta per il rinnovo del permesso di soggiorno ha natura discrezionale, sicché il provvedimento di rifiuto, ancorché conseguente all’accertamento di una falsità documentale, deve essere preceduto dal contraddittorio procedimentale. La produzione di un documento falso non integra una carenza insanabile dei requisiti, potendo l’omessa registrazione fiscale del contratto di locazione costituire irregolarità sanabile ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La mancata comunicazione dei motivi ostativi non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che espressamente esclude la sua operatività in caso di violazione dell’art. 10-bis.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendo il trasferimento della pratica presso la Questura di Isernia per intervenuto mutamento del proprio domicilio. A integrazione dell’istanza, esibiva un contratto di locazione corredato da ricevuta di registrazione telematica all’Agenzia delle Entrate. La Questura, all’esito delle verifiche tramite l’Anagrafe tributaria, accertava la contraffazione della ricevuta e, ritenuta insussistente la competenza territoriale, adottava in forma semplificata il provvedimento di inammissibilità e contestuale rifiuto dell’istanza, senza instaurare alcun contraddittorio con l’interessato.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che la Questura ha motivato il provvedimento in forma semplificata ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, ma ciò non esclude l’obbligo di comunicare al ricorrente il preavviso di rigetto. La norma, infatti, disciplina esclusivamente le modalità di redazione della motivazione, senza incidere sulle garanzie partecipative, imprescindibili in presenza di un potere di valutazione di natura discrezionale come quello esercitato in materia di rinnovo del titolo di soggiorno.
La Corte valorizza la circostanza che il ricorrente, ove fosse stato instaurato il contraddittorio, avrebbe potuto dimostrare la propria buona fede, essendo stato tratto in inganno circa la regolarità fiscale della locazione, e sanare l’irregolarità mediante il pagamento dell’imposta di registro. L’omessa registrazione, difatti, costituisce un’irregolarità amministrativa sanabile e non equivale alla mancanza del requisito dell’abitazione richiesto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, rilevando che tale disposizione esime l’Amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento, ma non dal preavviso di rigetto, la cui omissione determina l’illegittimità del provvedimento finale. L’istituto non è infatti annoverato tra quelli sanabili e la sua violazione è testualmente esclusa dal perimetro della norma.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con compensazione delle spese di lite in ragione della rapida definizione del giudizio.
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Nota della Redazione
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