Sfratto: il termine per l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. decorre dal preavviso di rilascio, anche se si contesta la convalida (Cass. civ. n. 27852/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 27852/2025 (c.c. 2 ottobre 2025, dep. 20 ottobre 2025; R.G.N. 16400/2021) — Presidente Lina Rubino, Relatore Paolo Spaziani

Il principio di diritto

In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 cod. proc. civ., il termine di dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione, previsto a pena di inammissibilità, decorre, nell’esecuzione per consegna o rilascio, dalla data di notifica del preavviso di cui all’art. 608 cod. proc. civ., che — a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 80 del 2005 — costituisce l’inizio dell’esecuzione per rilascio e non un mero atto ad essa prodromico (Cass. n. 16067/2025). L’eventuale illegittimità del provvedimento da eseguire non incide sulla decorrenza del termine, essendo sindacabile proprio con il rimedio per il cui esperimento quel termine è concesso.

Il fatto

Un conduttore veniva intimato di sfratto per morosità il 22 agosto 2017, con contestuale citazione per la convalida dinanzi al Tribunale di Verona, in relazione a una locazione abitativa del 2015. Il 5 settembre 2017, in mancanza di comparizione e opposizione dell’intimato, il Tribunale convalidava lo sfratto e ordinava il rilascio. L’11 novembre 2017 veniva notificato il preavviso di rilascio ex art. 608 cod. proc. civ.; il 22 novembre 2017 l’intimato proponeva opposizione «successiva» ex art. 668 cod. proc. civ., assumendo di non avere avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione.

Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere (l’immobile era stato rilasciato nelle more) e, per soccombenza virtuale, condannava l’opponente alle spese, rilevando la tardività dell’opposizione. La Corte d’appello di Venezia (sent. n. 2946/2020) rigettava il gravame: il termine di dieci giorni decorre dalla notifica del preavviso ex art. 608 e non dal primo accesso dell’ufficiale giudiziario; l’assunto della mancata conoscenza dell’intimazione risultava non provato e anzi smentito dalla regolarità della notifica per compiuta giacenza. Seguiva il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La motivazione

Il primo motivo viene dichiarato manifestamente inammissibile sotto entrambi i profili. La censura sull’inefficacia «derivata» del preavviso di rilascio sconta anzitutto la preclusione della «doppia conforme» (art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, ora art. 360, quarto comma: Cass. n. 26860/2014, n. 26774/2016, n. 20994/2019) e costituisce comunque questione nuova, non trattata nel merito e perciò non proponibile per la prima volta in sede di legittimità (tra le altre, Cass. n. 7981/2007, n. 20712/2018, n. 5370/2024, n. 18018/2024). Ad abundantiam, la Corte ne rileva la manifesta infondatezza richiamando il principio sopra massimato: il preavviso di «sloggio» fa decorrere il termine in quanto momento iniziale dell’esecuzione, e sarebbe irragionevole subordinare la decorrenza del termine per l’opposizione alla legittimità dell’ordinanza che con quella stessa opposizione si intende contestare.

Anche la censura sulla legittimità della convalida emessa in assenza dell’intimato è inammissibile: la Corte d’appello ha accertato in fatto la regolarità della notifica (compiuta giacenza attestata dall’ufficiale giudiziario sulla relata, avviso inserito in cassetta dall’ufficiale postale, notifica per compiuta giacenza anche della comunicazione ex art. 660, ultimo comma) e ha ritenuto non credibile che plurime comunicazioni relative alla stessa vicenda fossero state tutte «smarrite», escludendo così la prova del caso fortuito o della forza maggiore richiesta dall’art. 668, primo comma. Si tratta di accertamento di merito non sindacabile in cassazione.

Seguono gli altri motivi: l’omessa pronuncia sulla rimessione in termini (secondo motivo) è preclusa dalla doppia conforme e comunque smentita dalla sentenza impugnata; il diniego delle prove testimoniali (terzo motivo) attiene al giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori, prerogativa esclusiva del giudice di merito (Cass. n. 30810/2023); la mancata compensazione delle spese (quarto motivo) non è censurabile, perché la compensazione ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. è facoltà discrezionale del giudice di merito, del cui mancato esercizio non deve neppure darsi espressa motivazione (Cass. n. 10009/2003, n. 26912/2020; Cass. Sez. Un. n. 14989/2005, n. 7607/2006, n. 11329/2019).

Quanto infine al valore della causa ai fini delle spese (quinto motivo), la Corte ribadisce che nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza di rilascio il valore non è dato dall’ammontare della morosità posta a fondamento dell’intimazione, ma dal valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione; principio applicabile, per analogia, anche all’opposizione «successiva» ex artt. 663 e 668 cod. proc. civ. Non avendo il ricorrente dedotto la durata originaria del rapporto, la qualificazione della causa come di valore indeterminabile resta incensurabile.

Implicazioni pratiche

Per il conduttore raggiunto da una convalida emessa in sua assenza, il dies a quo dell’opposizione tardiva è uno solo: la notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 cod. proc. civ. Da quel momento decorrono i dieci giorni, a pena di inammissibilità, e non rileva contestare a monte la legittimità della convalida per spostare in avanti il termine. Chi intende far valere la mancata conoscenza dell’intimazione deve inoltre fornire prova concreta del caso fortuito o della forza maggiore: la compiuta giacenza regolarmente attestata rende quella prova particolarmente onerosa. Sul fronte delle spese, la decisione conferma due punti fermi: la compensazione è discrezionale e non esigibile come diritto; nelle cause locatizie il valore si misura sui canoni dell’intera durata residua, non sulla sola morosità.

Esito: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità (euro 5.500,00, oltre spese forfetarie al 15%, esborsi per euro 200,00 e accessori), con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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