Opposizione a sanzione amministrativa: l’onere della prova dei fatti costitutivi grava sulla P.A.; la trasmissione tardiva degli atti dell’accertamento non è perentoria (Cass. civ. n. 27764/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 27764/2025, pubblicata il 17 ottobre 2025 (camera di consiglio del 25 settembre 2025), R.G.N. 9137/2022. Presidente Mauro Mocci, Relatrice Rossana Giannaccari.
Il principio di diritto
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’onere di allegazione grava sull’opponente, mentre l’onere probatorio soggiace alla regola dell’art. 2697 c.c.: grava sulla Pubblica Amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa, e non sull’opponente la prova della loro inesistenza. La trasmissione degli atti relativi all’accertamento nei dieci giorni previsti dall’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è prevista a pena di decadenza, sicché la trasmissione tardiva non rende inutilizzabili tali atti; l’inerzia processuale non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, dovendo il giudice ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio, anche mediante l’esercizio di poteri istruttori officiosi.
Il fatto
Un automobilista proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Venezia avverso l’ordinanza della Prefettura di Venezia che gli aveva sospeso la patente di guida per stato di ebbrezza. Deduceva la mancata allegazione, all’atto impugnato, della documentazione relativa all’accertamento, con lesione del diritto di difesa, e l’erronea applicazione degli artt. 223 e 186 del Codice della Strada. Il Giudice di pace accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo la durata della sospensione; il Tribunale di Venezia respingeva l’appello, ritenendo tardive le contestazioni sulla mancata prova della guida in stato di ebbrezza e del nesso causale con il sinistro. L’automobilista ricorreva per cassazione con due motivi. La Prefettura di Venezia restava intimata.
La motivazione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi, trattati congiuntamente. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’onere probatorio dei fatti costitutivi grava sulla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 2697 c.c.; la trasmissione degli atti dell’accertamento entro il termine dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è perentoria, e la loro produzione tardiva non li rende inutilizzabili, permanendo anche in appello il potere del giudice di acquisirli d’ufficio. Il Tribunale si è discostato da tali principi: a fronte della contestazione, già sollevata in opposizione e reiterata in appello, sulla carenza dei presupposti della sanzione, avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito — le misurazioni strumentali del tasso alcolemico e il nesso di causalità tra lo stato di ebbrezza e il sinistro —, di cui non vi è traccia nella motivazione, anziché dichiarare tardive le censure.
Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Venezia, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce la ripartizione dell’onere probatorio nell’opposizione a sanzione amministrativa: chi ha irrogato la sanzione deve provarne i fatti costitutivi. Sul piano difensivo, la contestazione tempestivamente formulata sulla carenza dei presupposti non si consuma per il solo deposito tardivo degli atti da parte dell’amministrazione: il giudice conserva poteri istruttori officiosi e deve motivare sull’effettiva sussistenza degli elementi dell’illecito, pena la cassazione della decisione.